Descrizione
Tipologia di documento
L’art. 111 della Legge Provinciale 4 agosto 2015, n. 15 stabilisce che per la riqualificazione paesaggistica è possibile la demolizione di edifici dismessi e degradati o incongrui, previo accertamento del volume o della superficie utile lorda esistenti da parte del comune, con inserimento in un apposito “Registro”.
Il volume o la superficie di cui sopra possono essere utilizzati anche dopo la loro demolizione con le modalità della categoria d'intervento della “ristrutturazione edilizia”.
Al di fuori di tale caso può essere prevista la rilocalizzazione del volume o della superficie utile lorda mediante un accordo urbanistico che determina:
a) il credito edilizio calcolato a mezzo di perizie asseverate redatte da professionisti abilitati, secondo principi di proporzionalità e di congruità e tenendo conto del rapporto costi-benefici connessi con la realizzazione degli interventi di trasformazione (art. 27 comma 3 L.P. n. 15/2015);
b) le modalità di ripristino dell'area.
In tale scenario normativo, è stato successivamente approvato con Decreto del Presidente della Provincia del 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg. il “Regolamento urbanistico-edilizio provinciale” in esecuzione della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (legge provinciale per il governo del territorio 2015), il quale all’art. 62 rubricato “Contenuti del registro dei volumi e delle superfici”, stabilisce che:
“1. Il registro dei volumi o delle superfici utili lorde previsto dall'articolo 111 della legge provinciale contiene i dati catastali dell'edificio oggetto di demolizione e un fascicolo contenente la seguente documentazione:
a) rilievo dello stato di fatto, comprensivo di planimetria dell'edificio, rilievo strumentale, funzionale alla determinazione di distanze e altezze, e rilievo fotografico;
b) accertamento del volume dell'edificio esistente, distinto in volume edilizio, volume fuori terra e volume interrato, volume urbanistico e accertamento della superficie utile lorda e della superficie utile netta;
c) individuazione delle destinazioni d'uso;
d) certificato di destinazione urbanistica alla data della SCIA per la demolizione.
2. Il volume dell'edificio esistente di cui al comma 1, lettera b), è accertato dal comune sulla base degli elementi contenuti nella richiesta e sulla base degli elementi già in possesso del comune.
3. La richiesta di iscrizione al registro previsto da questo articolo è effettuata al comune competente per territorio dal soggetto legittimato alla realizzazione dell'intervento edilizio prima della presentazione della SCIA per la demolizione. Il volume iscritto acquisisce valore ai fini del suo utilizzo dopo la comunicazione di avvenuta demolizione; a questo fine il registro riporta la data della dichiarazione di fine lavori.
4. Dopo la demolizione dell'edificio, nel certificato di destinazione urbanistica dell'area è riportato il volume accertato e il riferimento al registro previsto da questo articolo.
5. Il volume iscritto nel registro previsto da questo articolo è cancellato a seguito del completo utilizzo dello stesso mediante costruzione di un edificio o della sua trasformazione in credito edilizio ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della legge provinciale.”
Il registro dei Volumi e delle Superfici è stato istituito con Deliberazione della Giunta Comunale n. 108 di data 20 giugno 2017.
Lo stesso è stato successivamente aggiornato con i provvedimenti di seguito richiamati:
- Compendio Immobiliare Ex Teatro – Oratorio di Noriglio: Determinazione Dirigenziale n. 2424 di data 12 dicembre 2019
- Riqualificazione Paesaggistica ed Ambientale del compendio immobiliare "Ex A.N.M.I.L.": Determinazione Dirigenziale n. 2039 di data 27 novembre 2017
Di seguito è possibile consultare gli atti sopra indicati ed il registro.