Il direttore di tiro è quella figura che ha il compito di sovrintendere - controllando e disponendo - alle attività effettuate durante lo svolgimento delle esercitazioni; deve dunque far osservare le norme di sicurezza in relazione al maneggio armi e ha quindi potestà decisionale.
L’istruttore è un soggetto che per prassi è riconosciuto come un tecnico esperto in grado di offrire, insegnando, un corretto uso delle armi in relazione all'attività svolta; tale capacità viene riconosciuta al soggetto in virtù del bagaglio di esperienza acquisita o per aver partecipato a corsi specifici.
La licenza, a norma dell’articolo 13 del T.U.L.P.S., ha validità TRIENNALE.
Regolamenti, linee guida, normative
articolo 31 della Legge n. 110 di data 18 aprile 1975;
Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS) di cui al Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773;
articolo 163 comma 2 lettera g), del Decreto Legislativo n. 112 di data 31 marzo 1998;
D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.;
D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e il D. Lgs. 10 agosto 2014, n.126;
L.R. 3 agosto 2015 n. 22 e la L.P. 9 dicembre 2015, n. 18.