Diventare istruttore e/o direttore di tiro

Per svolgere attività di istruttore di tiro e direttore di tiro occorre chiedere al Comune apposita licenza che viene rilasciata, solo ed in via esclusiva, a favore dei tesserati dell’Unione Italiana Tiro a Segno (in sigla U.I.T.S.) ed è da ritenersi valida non solo nella sede in cui esercita l’iscritto, ma in tutto il territorio nazionale.

Cos'è

Il direttore di tiro è quella figura che ha il compito di sovrintendere - controllando e disponendo - alle attività effettuate durante lo svolgimento delle esercitazioni; deve dunque far osservare le norme di sicurezza in relazione al maneggio armi e ha quindi potestà decisionale.

L’istruttore è un soggetto che per prassi è riconosciuto come un tecnico esperto in grado di offrire, insegnando, un corretto uso delle armi in relazione all'attività svolta; tale capacità viene riconosciuta al soggetto in virtù del bagaglio di esperienza acquisita o per aver partecipato a corsi specifici.

La licenza, a norma dell’articolo 13 del T.U.L.P.S., ha validità TRIENNALE.

A chi si rivolge

Chi può fare domanda

La licenza di istruttore e direttore di tiro presso poligoni autorizzati è richiesta dalle persone che intendono svolgere detta attività, in possesso del porto d'armi e dei requisiti di idoneità psico-fisica presso poligoni di tiro autorizzati, e con nulla osta dello stesso.

Copertura geografica
Rovereto

Accedere al servizio

Qualora la modulistica non venga sottoscritta dall'interessato/i alla presenza del funzionario incaricato al ricevimento, deve essere allegata copia della carta di identità in corso di validità di ogni soggetto che sottoscriva tutta o parte della stessa.

Dove recarsi
Ufficio tecnico
Orari al pubblico:

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Lun
8.00, 12.30
Mar
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Accesso libero

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Mar
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Gio
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Ven
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Ulteriori dettagli

entrata Servizio tecnico e sviluppo strategico

Cosa serve

Documentazione da presentare

Il richiedente deve dichiarare di essere in possesso dei requisiti morali e della necessaria capacità tecnica.

In caso di primo rilascio, dovrà essere allegato all’apposita istanza:

  • eventuale copia del Certificato di idoneità al maneggio delle armi rilasciato da una Sezione della U.I.T.S qualora il richiedente possieda tale requisito; negli altri casi il richiedente può produrre copia della documentazione attestante il possesso della capacità tecnica;
  • certificato medico rilasciato dal proprio medico di base attestante l'idoneità psico-fisica all'esercizio dell'attività (non dovuto se il richiedente è in possesso di porto d'armi);
  • dichiarazione in cui il Presidente della Sezione U.I.T.S. (Unione Italiana Tiro a Segno) ove il richiedente svolge attività in qualità di iscritto, indica che la persona è in possesso di adeguata esperienza per svolgere tale attività.
Modulistica

Costi e vincoli

istanza in carta resa legale
16.00 Euro

Tempi e scadenze

90
giorni
Giorni medi di attesa dalla richiesta

Documenti

Regolamenti, linee guida, normative

articolo 31 della Legge n. 110 di data 18 aprile 1975;

Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS) di cui al Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773;

articolo 163 comma 2 lettera g), del Decreto Legislativo n. 112 di data 31 marzo 1998;

D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.;

D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e il D. Lgs. 10 agosto 2014, n.126;

L.R. 3 agosto 2015 n. 22 e la L.P. 9 dicembre 2015, n. 18.

Ulteriori informazioni

Ultima modifica: Mercoledì, 11 Maggio 2022