Cos'è
La vigente disciplina per la vendita di funghi freschi epigei all’interno dei punti vendita al dettaglio, prevede la richiesta della relativa autorizzazione sanitaria prima di porre in vendita gli stessi.
Il Regolamento di Igiene del Comune di Rovereto prevede la possibilità per i negozianti dettaglianti di vendere esclusivamente cinque specie di funghi freschi, e precisamente:
- boletus edulis (porcino, brisa)
- cantharellus cibarius (finferlo, gallinaccio)
- cantharellus lutescens (finferle)
- armillaria mellea (chiodini)
- lactarius – gruppo deliciosus (funghi dal pin, sanguignoi).
A chi si rivolge
Chi può fare domanda
Ogni operatore commerciale interessato quindi alla vendita delle specie fungine, sopra riportate, prima di richiedere al Comune il rilascio della prescritta autorizzazione sanitaria dovrà acquisire l’ATTESTAZIONE DI IDONEITA’ AL RICONOSCIMENTO DELLE SPECIE FUNGINE COMMERCIALIZZATE, utilizzando l'apposito modulo.
Una volta conseguito l’attestato, che conterrà le specie fungine che si intendono commercializzare, dovrà essere presentata al Comune ove ha sede il punto vendita, la richiesta per il rilascio dell’autorizzazione sanitaria, allegando l’attestato di cui sopra, ed utilizzando l’apposito modulo.
Preme sottolineare che la persona in possesso dell’attestazione di idoneità al riconoscimento dei funghi freschi epigei e dei funghi secchi porcini sfusi ai fini della vendita (sia essa titolare dell’esercizio commerciale o dipendente), sarà direttamente responsabile e presente al momento della vendita. In effetti l’autorizzazione sanitaria verrà rilasciata direttamente al titolare dell’attestato e non al titolare dell’azienda commerciale, che comunque deve avvallare la richiesta di rilascio di detta autorizzazione sanitaria. Un’azienda commerciale può nominare più di una persona responsabile della vendita, purchè in possesso di attestato, in modo da garantire la continuità di presenza.
Copertura geografica
Rovereto
Accedere al servizio
Occorre compilare il modulo e consegnarlo all'ufficio attività produttive
Costi e vincoli
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istanza in carta resa legale
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16.00 Euro
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marca da bollo
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16.00 Euro
E’ vietata la vendita al minuto di funghi secchi allo stato sfuso, ad eccezione dei funghi appartenenti alla specie “boletus edulis” e relativo gruppo (boletus pinicola, boletus aereus, boletus reticulatus). Anche per la vendita di funghi secchi sfusi è necessaria la preventiva acquisizione dell’autorizzazione comunale.
Nel caso in cui il prodotto arrivi al negoziante già confezionato (e quindi precedentemente frazionato, confezionato ed etichettato, che non necessita di alcuna manipolazione prima della vendita) non occorre l’attestazione di idoneità al riconoscimento delle specie fungine messe in vendita dall’esercente, e quindi non occorre l’autorizzazione sanitaria rilasciata dal Comune, ma necessita solamente della preventiva certificazione di avvenuto controllo da parte del C.C.M. (Centro di Controllo Micologico). Invece nel caso in cui il prodotto venga frazionato e preincartato nel locale adiacente alla vendita al dettaglio, è comunque necessario nominare una persona in possesso dell’attestato di idoneità e richiedere la relativa autorizzazione sanitaria comunale.
Si precisa infine che la vendita di funghi coltivati freschi rimane assoggettata alla normativa vigente per i prodotti ortofrutticoli.