Cos'è
L'attività di un nuovo posteggio non può essere iniziata prima della data di rilascio della nuova concessione del posteggio.
Il subingresso nella gestione o proprietà dell'azienda per il commercio su area pubblica mediante posteggio, comporta il trasferimento della concessione del posteggio medesimo e dei titoli di priorità nell'assegnazione dei posteggio, posseduti dal cedente (graduatorie). La SCIA DI SUBINGRESSO è presentata contestualmente alla domanda di voltura della concessione del posteggio e DEVE comprendere anche la data o le date di svolgimento dei mercati o delle fiere oggetto del posteggio.
La concessione del posteggio nei mercati periodici e saltuari ha durata prevista dalla Delibera Giunta provinciale 6 settembre 2013 n. 1881 e concordata nella Conferenza unificata 5.7.2012, ex art. 70, comma 5 del D.L.G.S. 59/2010 in materia di aree pubbliche.
L'autorizzazione all'esercizio dell'attività mediante posteggio abilita anche all'esercizio dell'attività in forma itinerante all'interno del territorio provinciale.
L'esercizio dell'attività di commercio al dettaglio su area pubblica abilita alla partecipazione alle fiere che si svolgono al di fuori dal territorio provinciale ai sensi dell'art. 28, comma 6 del D.L. 114/1998. (art. 15 L.P. 17/2010).
A chi si rivolge
Chi può fare domanda
I soggetti che vogliono avviare un'attività di vendita su area pubblica in maniera imprenditoriale.
Copertura geografica
Rovereto
Accedere al servizio
Nel caso di nuovo rilascio oppure di subingresso è necessario presentare apposita SCIA (segnalazione certificata di inizio attività) per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche congiuntamente alla richiesta di rilascio della concessione del posteggio stesso.
Nel caso di subingresso, si segnala la necessità per il cedente, di presentare la comunicazione relativa alla cessazione dell'attività relativa al posteggio ceduto sia a titolo definitivo che a titolo provvisorio.
L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche è soggetto alla presentazione di regolare SCIA da parte di persone fisiche, società di persone, società di capitali regolarmente costituite o cooperative, ed è SUBORDINATO al possesso da parte del richiedente del requisito della REGOLARITA' CONTRIBUTIVA (DURC) ai sensi della disciplina statale in materia. Detto requisito è verificato entro il 31 marzo dell'anno successivo alla presentazione della SCIA.
I moduli sono scaricabili dal link riportato (Modulistica Comuni Trentini) devono essere compilati e inviati tramite PEC (posta elettronica certificata) all'ufficio attività produttive.
Costi e vincoli
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istanza su carta resa legale (CONCESSIONE DI POSTEGGIO)
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16.00 Euro
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n. 1 marca da bollo (da allegare alla domanda)
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16.00 Euro
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nessun costo per il Comune (SCIA per l'esercizio dell'attività di commercio al dettaglio su area pubblica)
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GRATUITO
Per l'esercizio dell'attività su posteggio in fiere e mercati occorre inoltre versare la COSAP.
I soggetti richiedenti devono essere in possesso dei requisiti morali, ed inoltre coloro che intendono esercitare la vendita di prodotti del settore alimentare o misto devono inoltre possedere i requisiti professionali in applicazione del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno).
Anche le ditte individuali possono nominare un preposto. Si segnala comunque che i requisiti morali devono comunque essere posseduti sia dal titolare che dall'eventuale preposto.