Richiedere permesso per raccogliere funghi

per uso personale

In Provincia di Trento chiunque può raccogliere funghi nel rispetto di alcune regole.

Cos'è

Nel territorio della provincia di Trento:

  • possono essere raccolti funghi spontanei sia commestibili che non commestibili, nella quantità massima di 2 kilogrammi al giorno per persona;
  • tale limite di peso non si applica se il singolo esemplare supera da solo il limite,
  • i minori di anni dieci possono effettuare la raccolta se accompagnati da un familiare.

Si raccomanda di non raccogliere specie non conosciute, in caso di dubbio rivolgersi alle associazioni locali esperte nel settore.

La denuncia della raccolta può avere durata diversa (da 1 a 180 giorni) e va presentata al Comune dove si intende svolgere la ricerca dei funghi. In alcuni casi più Comuni limitrofi si sono accordati istituendo un ambito territoriale omogeneo entro il quale vale l'autorizzazione alla raccolta: in tal caso la denuncia può essere presentata a uno qualsiasi di tali Comuni.

Il divieto di raccolta può essere stabilito dal proprietario del terreno, che è tenuto a posizionare delle specifiche tabelle.

La quantità non potrà superare i 2 chilogrammi al giorno per persona, a meno che si sia in possesso di speciali autorizzazioni (per motivi di ricerca e studio o quando la raccolta costituisce fonte di lavoro e di sussistenza).

I raccoglitori sono tenuti a pulire sommariamente i funghi sul posto di raccolta e a trasportarli solo in contenitori forati e rigidi; è vietato danneggiare o distruggere i funghi e usare nella raccolta rastrelli, uncini ed altri mezzi che possono danneggiare il terreno.

A chi si rivolge

In Provincia di Trento chiunque può raccogliere funghi nel rispetto di alcune regole.

Chi può fare domanda

La raccolta dei funghi è libera tutti i giorni su tutto il territorio provinciale per:

  • chi risiede e per chi è nato in uno dei Comuni della Provincia di Trento,
  • chi è proprietario di boschi nell'ambito del territorio di proprietà,
  • chi ha diritto d'uso civico all'interno del territorio gravato da tale diritto. 

Per chi non risiede in uno dei Comuni della Provincia di Trento, la raccolta è subordinata al pagamento di una quota stabilita dalla Provincia e valevole per il Comune per il quale viene versata.

Copertura geografica
Rovereto
Trambileno
Volano

Accedere al servizio

  • è obbligatorio pulire sommariamente i funghi sul posto di raccolta e trasportali solo a mezzo di contenitori forati;
  • è vietato danneggiare o distruggere i funghi sul terreno, usare rastrelli, uncini o altri mezzi di raccolta che possono danneggiare lo strato umifero del terreno,
  • è vietato raccogliere funghi tra le ore 19.00 e le ore 7.00, raccogliere funghi nella aree precluse opportunamente segnalate (ad esempio i parchi naturali protetti).
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Richiesta permesso online
Dove recarsi
Urp - ufficio relazioni con il pubblico
Orari al pubblico:

Ritiro delle carte d'identità (portare con sè foglio riepilogo dati) - Ritiro e consegna chiavi sale circoscrizionali

Lun
8.00 -18.00
Mar
8.00 -18.00
Mer
8.00 -18.00
Gio
8.00 -18.00
Ven
8.00 -18.00
Valido dal 08/08/2022

Su appuntamento rilascio identità digitale SPID (procedura completa assistita) e pratiche Sportello Unico Associazioni

Lun
9.00 , 12.00
Mar
9.00 , 12.00
Mer
9.00, 12.00
Gio
9.00 , 12.00
Ven
9.00, 12.00
Valido dal 01/09/2022

Palazzo Pretorio

Ulteriori dettagli

palazzo pretorio

Cosa serve

Documentazione da presentare

Chi raccoglie deve portare con sè:

  • un documento di identità valido
  • ricevuta di pagamento dell'importo dovuto (solo per i non residenti in provincia di Trento)

Costi e vincoli

Quota raccolta (Residenti in un comune della Provincia di Trento)
GRATUITO
Quota 1 giorno (Non residenti)
5,00 Euro
Quota 3 giorni (Non residenti)
10,00 Euro
Quota 1 settimana (Non residenti)
20,00 Euro
Quota 2 settimane (Non residenti)
30,00 Euro
Quota 1 mese (Non residenti)
40,00 Euro

La quota va versata al Comune dove viene effettuata la raccolta, non è consentito un versamento cumulativo per più zone del Trentino.

Casi particolari

La violazione delle disposizioni sopra elencate comporta l'applicazione di sanzioni e spesso la confisca dell'intero quantitativo raccolto.

Documenti

Regolamenti, linee guida, normative

Legge provinciale n. 11 del 23.05.2007

Art. 13 del D.P.G.P. 26.10.2009 N. 23-25/Leg

Deliberazione della Giunta Provinciale n. 3287 del 30/12/2009

Ulteriori informazioni

Ultima modifica: Martedì, 10 Dicembre 2024