Ai sensi dell'art. 7 della L.P. 17/2010, fermo restando il rispetto delle norme igienico sanitarie, nei locali destinati alla vendita, ai sensi dell'art.2, comma 1, lettera e), gli artigiani e gli industriali possono consentire il consumo immediato dei prodotti di gastronomia di loro produzione, utilizzando per tale attività esclusivamente piani d'appoggio collocati su una superficie non superiore al 10% del locale e comunque non eccedente 10 mq. complessivi. E' comunque escluso il servizio assistito della somministrazione ed è consentito fornire stoviglie e posate a perdere.