Organizzare vendite straordinarie

Indicazioni per richiedere il rilascio dell'autorizzazione a svolgere vendite particolarmente favorevoli, vendite promozionali, vendite sottocosto e vendite di liquidazione.

Cos'è

Le vendite particolarmente favorevoli riguardano le vendite speciali, straordinarie, di saldi, di fine stagione, di realizzo, di rimanenze di magazzino, a prezzi scontati o ribassati che vengono presentate al pubblico come occasioni particolarmente favorevoli per gli acquirenti (non possono configurarsi quali  vendite di liquidazione o sottocosto o promozionali).

Le vendite sottocosto riguardano la vendita al pubblico di uno o più prodotti effettuata ad un prezzo inferiore a quello risultante dalle fatture di acquisto maggiorato dell’imposta del valore aggiunto e di ogni altra imposta o tassa connessa alla natura del prodotto e diminuito degli eventuali sconti o contribuzioni riconducibili al prodotto medesimo purché documentati.

Le vendite promozionali riguardano la possibilità di ribassare i prezzi al consumo finale  senza limitazioni temporali nè durate minime o massime. Non è necessaria la comunicazione alla Camera di Commercio e al Comune, ma viene semplicemente data informativa al consumatore con idonea forma pubblicitaria all'esterno del negozio. Il messaggio pubblicitario deve contenere esclusivamente la frase "vendita promozionale",  quindi non possono essere utilizzate frasi (come “saldi, vendita di fine stagione, liquido tutto, ecc ...”) che possono indurre il consumatore in confusione rispetto alle altre tipologie di vendita a prezzi ribassati.

Le vendite di liquidazione è praticabile esclusivamente in caso di chiusura definitiva dell'attività commerciale o cessione, affitto, trasferimento di sede dell'azienda oppure per lavori di ristrutturazione che comportino la chiusura dell'esercizio.

A chi si rivolge

Chi può fare domanda

Chiunque gestisca un'attività di commercio al dettaglio.

Copertura geografica
Rovereto

Accedere al servizio

La VENDITA PARTICOLARMENTE FAVOREVOLE (ovvero denominata SALDI, FINE STAGIONE, RIBASSI, PREZZI DI REALIZZO, o tutte le altre vendite definite definite con altri sinonimi o termini comparativi, superlativi o altri nomi di fantasia), e le VENDITE DI LIQUIDAZIONE devono essere comunicate almeno 15 giorni prima alla competente Camera di Commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Trento e, per conoscenza al Comune. Non può avere una durata superiore a 60 giorni. Fra una vendita e l’altra devono trascorrere almeno 30 giorni.

La VENDITA PROMOZIONALE non necessita di comunicazione né alla Camera di Commercio né al Comune ma possono essere semplicemente apposti dei cartelli in vetrina riportando il SOLO TERMINE "VENDITA PROMOZIONALE" rispettando le norme sulla pubblicità. Non ci sono limiti alla durata della vendita promozionale ma sul cartello deve essere apposto il termine di inizio (es. 1 gennaio 2022) ed il termine finale (es. 31 dicembre 2022).

La  VENDITA SOTTOCOSTO deve essere fatta esclusivamente utilizzando l'apposito modulo da presentare al Comune almeno 10 giorni prima dell'inizio della vendita sottocosto. Non può avere durata superiore a 10 giorni e può essere fatta per un massimo di tre volte nel corso di un anno. La comunicazione deve contenere l'elenco dei prodotti (non più di 50 referenze) ed inoltre non è ammessa l'effettuazione di un'altra vendita sottocosto se non sono decorsi almeno 20 giorni dalla precedente (salvo il caso della prima vendita sottocosto dell'anno).

Casi in cui è ammessa la vendita sottocosto senza obbligo di comunicazione al Comune:

  • prodotti alimentari freschi e deperibili;
  • prodotti alimentari, in genere, qualora manchino meno di 3 giorni alla data di scadenza (individuabile dalla formula, riportata sulle confezioni, "da consumarsi entro") o meno di 15 alla data del termine minimo di conservazione ("da consumarsi preferibilmente entro");
  • prodotti tipici delle festività tradizionali, quando sia trascorsa la ricorrenza o la data della celebrazione;
  • prodotti "obsoleti", il cui valore commerciale sia significativamente diminuito a causa di innovazioni tecnologiche o dell'introduzione di nuove normative concernenti la produzione o la commercializzazione;
  • prodotti non alimentari difettati, dei quali sia lecita la vendita e garantita la sicurezza, o che abbiano subito un parziale deterioramento imputabile a terzi ovvero ad agenti naturali o fatti accidentali;
  • prodotti usati per dimostrazioni, mostre, fiere o prove o che, comunque, siano stati concretamente utilizzati prima della vendita.

La domanda per vendita particolarmente favorevole e vendita sottocosto va compilata e inoltrata attraverso lo sportello telematico.

Sportello Unico delle Attività Produttive n° 7516

SUAP di ROVERETO (TN)

Tempi e scadenze

30
giorni
Giorni medi di attesa dalla richiesta

Documenti

Regolamenti, linee guida, normative

Legge provinciale 30 luglio 2010 n. 17;
Legge provinciale 29 dicembre 2005 n. 20;
Decreto Leg.vo 31 marzo 1998 N. 114;
D.P.R. 6 aprile 2001 n. 218;

Ulteriori informazioni

Ultima modifica: Mercoledì, 21 Maggio 2025