A chi è rivolto
commercianti
Chi può fare domanda
Chiunque gestisca un'attività di commercio al dettaglio.
Indicazioni per il rilascio dell'autorizzazione a svolgere vendite particolarmente favorevoli, promozionali, sottocosto e di liquidazione
commercianti
Chiunque gestisca un'attività di commercio al dettaglio.
Le vendite particolarmente favorevoli riguardano le vendite speciali, straordinarie, di saldi, di fine stagione, di realizzo, di rimanenze di magazzino, a prezzi scontati o ribassati che vengono presentate al pubblico come occasioni particolarmente favorevoli per gli acquirenti (non possono configurarsi quali vendite di liquidazione o sottocosto o promozionali).
Le vendite sottocosto riguardano la vendita al pubblico di uno o più prodotti effettuata ad un prezzo inferiore a quello risultante dalle fatture di acquisto maggiorato dell’imposta del valore aggiunto e di ogni altra imposta o tassa connessa alla natura del prodotto e diminuito degli eventuali sconti o contribuzioni riconducibili al prodotto medesimo purché documentati.
Le vendite promozionali riguardano la possibilità di ribassare i prezzi al consumo finale senza limitazioni temporali nè durate minime o massime. Non è necessaria la comunicazione alla Camera di Commercio e al Comune, ma viene semplicemente data informativa al consumatore con idonea forma pubblicitaria all'esterno del negozio. Il messaggio pubblicitario deve contenere esclusivamente la frase "vendita promozionale", quindi non possono essere utilizzate frasi (come “saldi, vendita di fine stagione, liquido tutto, ecc ...”) che possono indurre il consumatore in confusione rispetto alle altre tipologie di vendita a prezzi ribassati.
Le vendite di liquidazione è praticabile esclusivamente in caso di chiusura definitiva dell'attività commerciale o cessione, affitto, trasferimento di sede dell'azienda oppure per lavori di ristrutturazione che comportino la chiusura dell'esercizio.
Legge provinciale 30 luglio 2010 n. 17;
Legge provinciale 29 dicembre 2005 n. 20;
Decreto Leg.vo 31 marzo 1998 N. 114;
D.P.R. 6 aprile 2001 n. 218;
La VENDITA PARTICOLARMENTE FAVOREVOLE (ovvero denominata SALDI, FINE STAGIONE, RIBASSI, PREZZI DI REALIZZO, o tutte le altre vendite definite definite con altri sinonimi o termini comparativi, superlativi o altri nomi di fantasia), e le VENDITE DI LIQUIDAZIONE devono essere comunicate almeno 15 giorni prima alla competente Camera di Commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Trento e, per conoscenza al Comune. Non può avere una durata superiore a 60 giorni. Fra una vendita e l’altra devono trascorrere almeno 30 giorni.
La VENDITA PROMOZIONALE non necessita di comunicazione né alla Camera di Commercio né al Comune ma possono essere semplicemente apposti dei cartelli in vetrina riportando il SOLO TERMINE "VENDITA PROMOZIONALE" rispettando le norme sulla pubblicità. Non ci sono limiti alla durata della vendita promozionale ma sul cartello deve essere apposto il termine di inizio (es. 1 gennaio 2022) ed il termine finale (es. 31 dicembre 2022).
La VENDITA SOTTOCOSTO deve essere fatta esclusivamente utilizzando l'apposito modulo da presentare al Comune almeno 10 giorni prima dell'inizio della vendita sottocosto. Non può avere durata superiore a 10 giorni e può essere fatta per un massimo di tre volte nel corso di un anno. La comunicazione deve contenere l'elenco dei prodotti (non più di 50 referenze) ed inoltre non è ammessa l'effettuazione di un'altra vendita sottocosto se non sono decorsi almeno 20 giorni dalla precedente (salvo il caso della prima vendita sottocosto dell'anno).
Casi in cui è ammessa la vendita sottocosto senza obbligo di comunicazione al Comune:
La domanda per vendita particolarmente favorevole e vendita sottocosto va compilata e inoltrata attraverso lo sportello telematico.
Modulistica compilata