Sono campeggi invece, gli esercizi ricettivi, aperti al pubblico, allestiti su aree recintate e appositamente attrezzate per la sosta e il soggiorno temporaneo di turisti provvisti, di norma, di tende o altri mezzi di soggiorno mobili.
L'allestimento, in aree pubbliche o private, di campeggi mobili è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal Comune territorialmente competente a seguito di apposita richiesta dalla quale risultino:
- le generalità dei responsabili della conduzione del campeggio, designati dagli enti, dalle associazioni o dalle organizzazioni sopra descritti;
- la durata del campeggio, comunque non superiore a quarantacinque giorni nell'arco dell'anno e il numero delle persone presenti;
- l'area di insediamento prescelta;
- l'assenso del proprietario/affittuario del terreno;
- le caratteristiche del campeggio e le misure idonee ad assicurare il rispetto delle condizioni indispensabili in materia di igiene, sanità pubblica e pubblica incolumità.
Regolamenti, linee guida, normative
Art. 12 Legge provinciale 13/12/1990 n. 33 “Disciplina della ricezione turistica all'aperto e modifiche a disposizioni provinciali in materia di impatto ambientale, zone svantaggiate, esercizi alberghieri, campionati mondiali di sci nordico e attività idrotermali ” .