Installare apparecchi da gioco con vincita in denaro

Vincoli per l'installazione di nuovi apparcchi da gioco con vincita in denaro e di sistemi da gioco Video Lottery Terminals ed individuazione dei siti sensibili

Cos'è

Il Consiglio Comunale con propria deliberazione n. 2 di data 24 gennaio 2012, così come modificata con Deliberazione del Consiglio comunale n. 6 di data 10 febbraio 2015, in ossequio all'articolo 13 bis, comma 1, della legge provinciale 14 luglio 2000, n. 9, ha previsto il divieto di installazione di nuovi apparecchi da gioco con vincita in denaro (New Slot e VLT) ad una distanza inferiore a m. 300 dai luoghi sensibili.

Tali luoghi sono stati individuati nel dettaglio e riportati in uno specifico elenco che costituisce parte integrante ed essenziale del provvedimento sopra richiamato.

Con Legge provinciale 22 luglio 2015, n. 13 "Interventi per la prevenzione e la cura della dipendenza da gioco", ed in particolare l'articolo 5, viene disposto che per tutelare determinate categorie di persone più vulnerabili e per prevenire la dipendenza da gioco, è vietata la collocazione di apparecchi da gioco individuati dall'art. 110, comma 6, del Regio Decreto n. 773/1931 (“Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza” - T.U.L.P.S.) ad una distanza inferiore a trecento metri dai seguenti luoghi:

a) istituti scolastici o formativi di qualsiasi ordine e grado;

b) strutture sanitarie e ospedaliere, incluse quelle dedicate all'accoglienza, assistenza e recupero di soggetti affetti da qualsiasi forma di dipendenza o in particolari condizioni di disagio sociale o che comunque fanno parte di categorie protette;

c) strutture residenziali o semi-residenziali operanti in ambito sanitario, scolastico o socio-assistenziale;

d) strutture e aree ricreative sportive frequentate principalmente da giovani, nonché centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente da giovani previsti o finanziati ai sensi della Legge provinciale 14 febbraio 2007, n. 5 (Legge provinciale sui giovani 2007);

e) circoli pensionati e anziani previsti o finanziati ai sensi della Legge provinciale 25 luglio 2008, n. 11 (Istituzione del servizio di volontariato civile delle persone anziane, istituzione della consulta provinciale della terza età e altre iniziative a favore degli anziani);

f) luoghi di culto.

Al fine di consentire agli interessati di verificare in via preliminare se l’eventuale installazione di nuovi apparecchi da gioco con vincita in denaro e di sistemi da gioco Video Lottery Terminals sia possibile o meno, si mette  a disposizione della collettività una mappa che visualizza i vari luoghi sensibili ed il relativo elenco, attualmente in corso di revisione alla luce di quanto introdotto dall'articolo 5, comma 1, della Legge provinciale 13/2015.

L'installazione di sistemi da gioco Video Lottery Terminals è soggetta all'acquisizione della licenza di cui all'articolo 88 del TULPS nel rispetto del Decreto Direttoriale AAMS di data 27/07/2011.

L'installazione di apparecchi da gioco con vincita in denaro (New Slot) è soggetta all'acquisizione di apposita licenza di cui all'articolo 86 comma 3 del TULPS, fatta eccezione per i casi disciplinati da altre norme di settore (esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti e non aperti al pubblico con i vincoli previsti dalla Legge provinciale 9/2000).

A chi si rivolge

Copertura geografica
Rovereto

Accedere al servizio

Compilare e presentare il modulo all'ufficio attività produttive

Costi e vincoli

n. 2 marche da bollo
16.00 Euro

OBBLIGHI DEI GESTORI DEGLI ESERCIZI CON OFFERTA DI GIOCHI PUBBLICI - articolo 6 L.P. 13/2015

I gestori degli esercizi con offerta di giochi pubblici DEVONO esporre all'ingresso e all'interno dei locali materiale informativo nel quale sono indicati i rischi correlati al gioco, la presenza sul territorio di servizi di assistenza pubblica e del privato sociale, il numero del servizio informativo del servizio sanitario provinciale e la possibilità per il giocatore di utilizzare, se installati sull'apparecchio da gioco, dispositivi che consentono di definire un limite di importo da giocare o un tempo massimo di utilizzo dell'apparecchio. A tale obbligo i gestori di esercizi con offerta di giochi pubblici DEVONO ADEGUARSI ENTRO DUE MESI dalla messa a disposizione del materiale informativo.

Tempi e scadenze

50
giorni
Giorni medi di attesa dalla richiesta

Documenti

Regolamenti, linee guida, normative
  • Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, articoli 86 e 110 comma 6
  • Legge provinciale 22 luglio 2015 n. 13
  • Deliberazione Consiglio Comunale n. 2/2012 come modificata con Delibera Consiglio Comunale n. 6 del 10 febbraio 2015

Ulteriori informazioni

Ultima modifica: Martedì, 10 Dicembre 2024