Cos'è
La Provincia autonoma di Trento ha istituito con Legge Provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, l'Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.), che dal 2015 sostituisce integralmente l'Imposta municipale propria (IMU) e la Tassa per i servizi indivisibili (TASI).
L'imposta va pagata da:
- proprietario degli immobili,
- titolare dei diritti reali quali usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, nonché il locatario finanziario (leasing).
L'imposta non va pagata per l'immobile (abitazione e un massimo di due pertinenze) nel quale il possessore dimora abitualmente, cioè dove ha stabilito la residenza anagrafica, ad eccezione delle categorie di immobili pari ad A1, A8, A9.
Per pertinenze si intendono:
- gli immobili a servizio dell'abitazione principale, classificati nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di due unità, anche appartenenti alla medesima categoria catastale (garage, cantina, ecc).
Sono assimilati ad abitazione principale anche:
- il fabbricato posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle forze armate (ordinamento militare, polizia,...) per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- fabbricato abitativo assegnato al genitore cui un provvedimento giudiziale ha riconosciuto l’affidamento dei figli, nel quale tale genitore fissi la dimora abituale e la residenza anagrafica;
- unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
Aliquota ridotta per comodati d'uso gratuiti
Può essere considerata ad aliquota ridotta una sola unità immobiliare abitativa e relative pertinenze, non appartenente alla categoria A/1, A/8 ed A/9, concessa in comodato gratuito dal soggetto passivo ai parenti ed affini entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale. Condizione per godere dell'agevolazione tributaria è che il contratto di comodato sia redatto in forma scritta e registrato presso l'Agenzia delle Entrate.
L'aliquota ridotta è pari al 0,350 %.
NOVITÁ introdotta dal L.P.38/2024
La L.P.38/2024 all'art. 1 ha esteso anche al periodo d'imposta 2024 l’esenzione IM.I.S. di cui all’articolo 14 commi 6ter e 6quater della L.P. n. 14/2014 in favore delle Cooperative Sociali e delle O.N.L.U.S. aventi natura commerciale, inoltre, è stato anche aumentato il limite degli aiuti di Stato c.d. “de minimis”, passando da € 200.000,00= nel triennio ad € 300.000,00= sempre su base triennalePer la dichiarazione annuale da presentare entro il termine di prescrizione del 31 dicembre 2024 deve essere utilizzata la nuova modulistica "aiuti de minimis".
NOVITÁ introdotta dal nuovo Regolamento IM.I.S. - ALIQUOTA AGEVOLATA LOCAZIONI A CANONE CONCORDATO
A partire dall’anno 2025 è prevista l’applicazione di una aliquota del 3,5 per mille (anziché 8,95 per mille) per i fabbricati abitativi posseduti dai locatori (proprietari) dati in locazione ai sensi dell’art. 2, comma 3, (canoni concordati) e art. 5, commi 1, 2 e 3 (locazioni transitorie a lavoratori temporanei e studenti universitari), della L.431/1998 alle seguenti condizioni:
- il contratto sia un nuovo contratto stipulato e registrato successivamente al 1° gennaio 2025, non verranno agevolati rinnovi di contratti precedentemente già stipulati e registrati;
- sia acquisita, dal richiedente l’agevolazione tariffaria, l’attestazione di cui agli artt. 1, comma 8, 2, comma 8 e 3, comma 5, del D.M. 16/01/2017, che certifichi la rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto all’accordo territoriale, rilasciata da almeno una organizzazione sindacale o Associazione di conduttori e della proprietà edilizia firmataria dell’Accordo territoriale stesso;
- sia presentata al Comune la comunicazione di richiesta dell’agevolazione (modello predisposto in questa pagina) entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo alla stipula e registrazione del contratto agevolato, corredata dei documenti obbligatori indicati nel modello;
- le comunicazioni di richiesta dell’agevolazione pervenute dopo il 30 giugno dell’anno successivo alla stipula e registrazione verranno tenute valide SOLO per l’anno di presentazione e non per il precedente;
- l’agevolazione decorre dalla data di stipula e fino alla prima scadenza contrattuale prevista, gli eventuali rinnovi successivi devono essere nuovamente comunicati dai proprietari.