Imposta sulla casa IM.I.S. - Imposta Immobiliare semplice

È un'imposta locale diretta, di natura immobiliare, in vigore nei Comuni trentini dal 1 gennaio 2015.

Cos'è

La Provincia autonoma di Trento ha istituito con Legge Provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, l'Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.), che dal 2015 sostituisce integralmente l'Imposta municipale propria (IMU) e la Tassa per i servizi indivisibili (TASI).

L'imposta va pagata da:

  • proprietario degli immobili,
  • titolare dei diritti reali quali usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, nonché il locatario finanziario (leasing).

L'imposta non va pagata per l'immobile (abitazione e un massimo di due pertinenze) nel quale il possessore dimora abitualmente, cioè dove ha stabilito la residenza anagrafica, ad eccezione delle categorie di immobili pari ad A1, A8, A9.

Per pertinenze si intendono:

  • gli immobili a servizio dell'abitazione principale, classificati nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di due unità, anche appartenenti alla medesima categoria catastale (garage, cantina, ecc).

Sono assimilati ad abitazione principale anche:

  • il fabbricato posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle forze armate (ordinamento militare, polizia,...) per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
  • casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  • fabbricato abitativo assegnato al genitore cui un provvedimento giudiziale ha riconosciuto l’affidamento dei figli, nel quale tale genitore fissi la dimora abituale e la residenza anagrafica;
  • unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

Aliquota ridotta per comodati d'uso gratuiti

Può essere considerata ad aliquota ridotta una sola unità immobiliare abitativa e relative pertinenze, non appartenente alla categoria A/1, A/8 ed A/9, concessa in comodato gratuito dal soggetto passivo ai parenti ed affini entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale. Condizione per godere dell'agevolazione tributaria è che il contratto di comodato sia redatto in forma scritta e registrato presso l'Agenzia delle Entrate.
L'aliquota ridotta è pari al 0,350 %. 

NOVITÁ introdotta dal L.P.38/2024

La L.P.38/2024 all'art. 1 ha esteso anche al periodo d'imposta 2024 l’esenzione IM.I.S. di cui all’articolo 14 commi 6ter e 6quater della L.P. n. 14/2014 in favore delle Cooperative Sociali e delle O.N.L.U.S. aventi natura commerciale, inoltre, è stato anche aumentato il limite degli aiuti di Stato c.d. “de minimis”, passando da € 200.000,00= nel triennio ad € 300.000,00= sempre su base triennalePer la dichiarazione annuale da presentare entro il termine di prescrizione del 31 dicembre 2024 deve essere utilizzata la nuova modulistica "aiuti de minimis".

NOVITÁ introdotta dal nuovo Regolamento IM.I.S. - ALIQUOTA AGEVOLATA LOCAZIONI A CANONE CONCORDATO

A partire dall’anno 2025 è prevista l’applicazione di una aliquota del 3,5 per mille (anziché 8,95 per mille) per i fabbricati abitativi posseduti dai locatori (proprietari) dati in locazione ai sensi dell’art. 2, comma 3, (canoni concordati) e art. 5, commi 1, 2 e 3 (locazioni transitorie a lavoratori temporanei e studenti universitari), della L.431/1998 alle seguenti condizioni:

  • il contratto sia un nuovo contratto stipulato e registrato successivamente al 1° gennaio 2025, non verranno agevolati rinnovi di contratti precedentemente già stipulati e registrati;
  • sia acquisita, dal richiedente l’agevolazione tariffaria, l’attestazione di cui agli artt. 1, comma 8, 2, comma 8 e 3, comma 5, del D.M. 16/01/2017, che certifichi la rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto all’accordo territoriale, rilasciata da almeno una organizzazione sindacale o Associazione di conduttori e della proprietà edilizia firmataria dell’Accordo territoriale stesso;
  • sia presentata al Comune la comunicazione di richiesta dell’agevolazione (modello predisposto in questa pagina) entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo alla stipula e registrazione del contratto agevolato, corredata dei documenti obbligatori indicati nel modello;
  • le comunicazioni di richiesta dell’agevolazione pervenute dopo il 30 giugno dell’anno successivo alla stipula e registrazione verranno tenute valide SOLO per l’anno di presentazione e non per il precedente;
  • l’agevolazione decorre dalla data di stipula e fino alla prima scadenza contrattuale prevista, gli eventuali rinnovi successivi devono essere nuovamente comunicati dai proprietari.

 

A chi si rivolge

Proprietari di immobili

Chi può fare domanda
  • proprietario degli immobili,
  • titolare dei diritti reali quali usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, nonché il locatario finanziario (leasing).
Copertura geografica
Rovereto

Accedere al servizio

L'imposta si paga con modello F24 presso ogni sportello bancario, presso gli uffici postali, tramite home banking.

Il modello F24, per il pagamento dell'acconto e del saldo, unitamente ad una lettera accompagnatoria e alla scheda contribuente, viene recapitato a casa indicativamente nel mese di maggio.

In alternativa il cittadino può:

  • scaricare questi documenti accedendo alla stanza del cittadino, tramite spid, cie o tessera sanitaria (cps) al link in alto a destra sezione 'i miei documenti';
  • fare richiesta attraverso il modulo 'richiesta invio documenti tramite e-mail - ufficio tributi', per l'invio sul proprio indirizzo di posta elettronica.

L’importo totale da versare deve essere arrotondato all’euro, senza centesimi; l’arrotondamento va effettuato per difetto, se la frazione è inferiore a 50 centesimi, o per eccesso se è uguale o superiore a detto importo.

Non sono dovuti versamenti IMIS per un importo annuale riferito a ciascun soggetto passivo inferiore o uguale a 15,00 euro. Il versamento complessivo dell'importo dovuto deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo

Nella compilazione del modello vanno indicati Codice Ente H612 – Anno di riferimento (specificare quale).

I codici tributo da utilizzare sono i seguenti:

  • 3990 - abitazione principale, fattispecie assimilate e pertinenze;
  • 3991 -  altri fabbricati abitativi;
  • 3992 - altri fabbricati;
  • 3993 - aree edificabili;
  • 3994 - sanzioni di accertamento;
  • 3995 - interessi di accertamento;
  • 3996 - sanzioni e interessi di ravvedimento.

stanza virtuale per ottenere documenti o inoltrare istanze al Comune direttamente da casa

Dove recarsi
Sede finanze - bilancio - tributi
Orari al pubblico:

L'orario è riferito all'accesso telefonico, per recarsi presso l'ufficio è necessario concordare preventivamente un appuntamento.

Lun
9.00 , 12.00
Mar
9.00, 12.00
Mer
9.00, 12.00
Gio
9.00, 12.00
Ven
9.00, 12.00
Valido dal 23/12/2022

La sede è aperta solo su appuntamento tranne nei periodi di pagamento IMIS (20/05/2025 - 16/06/2025)

Lun
16 giugno 2025 - 9:00-12:00
Mar
9:00-12:00
Mer
9:00-17:00
Gio
9:00-12:00
Valido dal 20/05/2025
Valido al 16/06/2025

su appuntamento

Lun
9.00, 12.00
Mar
9.00, 12.00
Mer
9.00, 12.00
Gio
9.00, 12.00
Ven
9.00, 12.00
Valido dal 01/09/2022

Ulteriori dettagli

entrata palazzo Baroni Marisa

Cosa serve

Documentazione da presentare

Potrebbe servire per la gestione della pratica:

Documento di identità

Codice fiscale

Visura catastale

Atto di rogito

Contratto di comodato gratuito

Modulistica

Casi particolari

  • FABBRICATI DI INTERESSE STORICO-ARTISTICO: il vincolo di tutela deve essere riconosciuto ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 22.01.2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio). Il valore imponibile su cui calcolare l'imposta è ridotto al 50 %.
  • FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI O INABITABILI E DI FATTO NON UTILIZZATI: l'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. Il alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva. Il valore imponibile su cui calcolare l'imposta è ridotto al 50 %.

Le due riduzioni non sono cumulabili.

Documenti

Regolamenti, linee guida, normative

Ulteriori informazioni

Ultima modifica: Martedì, 17 Giugno 2025