Commerciare al dettaglio in forma itinerante (di Tipo B)

Il commercio può essere svolto anche in forma itinerante su tutto il territorio nazionale su area pubblica, per massimo un'ora nello stesso punto con l'obbligo del  successivo spostamento di almeno 500 mt.

Cos'è

Lo svolgimento dell’attività in forma itinerante avviene mediante sosta breve, di norma con l'uso di mezzi motorizzati e in ogni caso senza l'apprestamento e l'esposizione di uno o più banchi o di altro simile contenitore di merci, appoggiati al suolo.

Per punto si intende la superficie occupata durante la sosta.

Le soste possono essere fatte solo in punti che distano fra di loro almeno 500 metri.

L'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di commercio al dettaglio su area pubblica in forma itinerante - (di tipo B) è soggetto alla presentazione di apposita SCIA (segnalazione certificata di inizio attività)

L'autorizzazione di tipo B abilita inoltre alla vendita al domicilio dei consumatori e nei locali ove essi si trovano per motivi di lavoro, di studio, di cura o di intrattenimento o svago.

Si può partecipare alle fiere su tutto il  territorio nazionale.

A chi si rivolge

Chi può fare domanda

Chiunque intenda esercitare il commercio su area pubblica senza l'utilizzo di un posto fisso.

Copertura geografica
Rovereto

Accedere al servizio

Occorre compilare il modulo e inviarlo attraverso lo sportello telematico

Sportello Unico delle Attività Produttive n° 7516

SUAP di ROVERETO (TN)

Costi e vincoli

nessun costo per il Comune
GRATUITO

I soggetti che intendono intraprendere l'esercizio dell'attività di vendita al dettaglio devono essere in possesso dei requisiti morali, ed inoltre coloro che intendono esercitare la vendita di prodotti del settore alimentare o misto devono inoltre possedere i requisiti professionali in applicazione del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno).

Anche le ditte individuali possono nominare un preposto (incaricato). Si segnala comunque che i requisiti morali devono comunque essere posseduti sia dal titolare che dall'eventuale preposto.

Tempi e scadenze

30
giorni
Giorni medi di attesa dalla richiesta

Casi particolari

L’esercizio del commercio itinerante è vietato nelle seguenti aree:

a)  nel centro storico del centro cittadino al fine di garantire la sicurezza della circolazione pedonale e la tutela del patrimonio archeologico, storico, artistico, paesaggistico ed ambientale;

b)  in via Paoli, via Baratieri e via Benacense in considerazione della notevole densità di traffico che rende pericolosa la sosta degli autoveicoli e l’incolumità di eventuali clienti;

c)  dove è vietata la sosta ai sensi del codice della strada ed ovunque la fermata di un veicolo costituisca pericolo o intralcio alla circolazione e non vi sia spazio sicuro per la sosta degli acquirenti;

d)  davanti agli ingressi di ospedali, case di cura, luoghi di culto o dedicati alla memoria dei defunti, o in prossimità di essi, per motivi di sicurezza stradale e di tutela ambientale e monumentale;

e)  in luoghi non opportunamente pavimentati e soggetti a sollevamento di polvere, nonché in prossimità di scavi o cantieri o di fonti di inquinamento, per motivi igienico sanitari e di sicurezza;

f)  all’interno di parchi pubblici, aperti o recintati, compresi i viali e le strade di attraversamento, per motivi di tutela paesaggistico – ambientale;

g)  a distanza inferiore a cento metri dai parchi di divertimento a cinquanta metri da strutture installate per manifestazioni sportive, ricreative, religiose, culturali, popolari e patronali e a trecento metri da fiere e mercati, per motivi di sicurezza e di polizia stradale;

h)  negli stalli di sosta riservati alle autovetture;

i) nei luoghi indicati alle lettere a) f) e g) il commercio ambulante è esercitato previo il rilascio del permesso temporaneo.

Documenti

Regolamenti, linee guida, normative
  • Legge provinciale 08/05/2000 n. 4Disciplina dell'attività commerciale in provincia di Trento
  • Decreto Presidente della Provincia 23 aprile 2013, n. 6-108/Leg. “Regolamento di esecuzione concernente l'esercizio del commercio al dettaglio e all'ingrosso”
  • Legge provinciale 30/07/2010 n. 17  “Disciplina dell'attività commerciale ”.
  • Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59  (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno)
  • Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 114 "Riforma della disciplina del settore relativo al commercio";
  • Regolamento comunale per il commercio su area pubblica approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 53 di data 19 novembre 2008.

Ulteriori informazioni

Ultima modifica: Giovedì, 12 Dicembre 2024