Cos'è
Le sale gioco sono luoghi dove possono essere svolti giochi di abilità e/o di potenziale rischio, con vincita in denaro.
La sala gioco è disciplinata dall'art. 110, comma 6 del T.U.L.P.S. Al fine di limitare/evitare possibili danni alla salute, alla sicurezza, alla libertà ed alla dignità umana con delibera del consiglio comunale n. 6/2015 il Comune di Rovereto ha drasticamente limitato e/o inibito la possibilità di installare nuovi apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro ovunque si intendano insediare esercizi pubblici, esercizi commerciali, sale giochi, aree aperte al pubblico, circoli privati, associazioni, etc.,per l'esercizio di giochi pubblici leciti.
Per aprire una sala giochi è necessario:
- essere in possesso dei requisiti morali previsti dagli artt. 11, 92 e 131 del T.U.L.P.S.
- essere in possesso della licenza rilasciata dall'Agenzia per le dogane e monopoli di Stato
- che i locali oggetto dell'attività siano conformi alla normativa edilizia ed igienico sanitaria prevista per i pubblici esercizi ed in possesso di certificato di agibilità con relativa destinazione d'uso conformi,
- che i locali oggetto dell'attività devono rispettare la distanza minima di mt. 300 dai luoghi sensibili (chiese, scuole, ospedali, impianti sportivi e case di cura), ai sensi della Delibera del Consiglio Comunale n. 6/2015.