Cos'è
Si definiscono prodotti fitosanitari i preparati contenenti una o più sostanze attive, destinate a proteggere i vegetali o i prodotti vegetali da tutti gli organismi nocivi o a prevenirne gli effetti; influire sui processi vitali dei vegetali, senza peraltro fungere da fertilizzanti; conservare i prodotti vegetali, sempre ché se tali sostanze o prodotti non siano disciplinati da disposizioni speciali in materia di conservanti; eliminare o controllare l’accrescimento delle piante indesiderate o infestanti.
Il deposito e la vendita di prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti di prodotti fitosanitari NON CLASSIFICATI (ex III e IV classe), MOLTO TOSSICI, TOSSICI E NOCIVI (ex I e II classe), è subordinato alla richiesta di autorizzazione da presentare al Comune competente.
Per "locale" si intende anche un gruppo di locali, purchè comunicanti fra loro, destinati al commercio, alla vendita e al deposito.
Sussiste il DIVIETO di detenzione dei prodotti oggetto della presente sezione in locali che siano adibiti al deposito di generi alimentari, salvo il caso dei depositi di smistamento delle aziende autorizzate a produrre prodotti fitosanitari e coadiuvanti ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 290/2001.
Il deposito o la vendita devono essere urbanisticamente compatibili.