Chiedere l'autorizzazione per la vendita di prodotti fitosanitari

Per il deposito e la vendita di prodotti fitosanitari è necessario acquisire un'apposita autorizzazione.

Cos'è

Si definiscono prodotti fitosanitari i preparati contenenti una o più sostanze attive, destinate a proteggere i vegetali o i prodotti vegetali da tutti gli organismi nocivi o a prevenirne gli effetti;  influire sui processi vitali dei vegetali, senza peraltro fungere da fertilizzanti;  conservare i prodotti vegetali, sempre ché se tali sostanze o prodotti non siano disciplinati da disposizioni speciali in materia di conservanti; eliminare o controllare l’accrescimento delle piante indesiderate o infestanti.

Il deposito e la vendita di prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti di prodotti fitosanitari NON CLASSIFICATI (ex III e IV classe), MOLTO TOSSICI, TOSSICI E NOCIVI (ex I e II classe), è subordinato alla richiesta di autorizzazione da presentare al Comune competente.

Per "locale"  si intende anche un gruppo di locali, purchè comunicanti fra loro, destinati al commercio, alla vendita e al deposito.

Sussiste il DIVIETO di detenzione dei prodotti oggetto della presente sezione in locali che siano adibiti al deposito di generi alimentari,  salvo il caso dei depositi di smistamento delle aziende autorizzate a produrre prodotti fitosanitari e coadiuvanti ai sensi dell'art. 4  del D.P.R. 290/2001.

Il deposito o la vendita devono essere urbanisticamente compatibili.

A chi si rivolge

Chi può fare domanda

chiunque intenda richiedere l'autorizzazione ai soli fini igienico sanitari, per il deposito e la vendita di prodotti fitosanitari

Copertura geografica
Rovereto

Accedere al servizio

Occorre compilare completamente l'apposita modulistica e allegare una planimetria, in scala non inferiore a 1:500 del locale adibito al commercio e al deposito di prodotti fitosanitari e di coadiuvanti dei prodotti fitosanitari, nonchè la dichiarazione dell'institore o procuratore o di chi assume l'incarico di responsabile della vendita.

Costi e vincoli

marca da bollo (n. 2)
16.00 Euro

Nella richiesta deve essere indicata la persona preposta alla vendita ed in possesso del certificato di abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari come previsto dall'art. 21 del D.P.R. 290/2001.

Tempi e scadenze

30
giorni
Giorni medi di attesa dalla richiesta

Documenti

Regolamenti, linee guida, normative
  • D.P.R. 23 aprile 2001, n. 290;
  • Delibera della Giunta provinciale 1 febbraio 202 n. 117

Ulteriori informazioni

Ultima modifica: Mercoledì, 21 Maggio 2025