Chiedere assegnazione, verifica, modifica o soppressione di numerazione civica

  • Servizio attivo

E’ il provvedimento con il quale l’Amministrazione, su richiesta dell’interessato, assegna la numerazione civica esterna ed interna ad un determinato immobile.

A chi è rivolto

Il titolare dell'immobile e tutti coloro che hanno un diritto reale sull'abitazione: usufrutto, uso, attività economiche, commerciali, artigianali, industriali, studi professionali.

Rovereto

Chi può fare domanda

La richiesta va redatta dal proprietario o, nel caso di condomini, dall'Amministratore condominiale o dall'impresa esecutrice.

Descrizione

A seguito della costruzione di un immobile, e comunque prima che il fabbricato possa essere occupato, il proprietario deve presentare al comune apposita domanda per ottenere l’indicazione del numero civico (art. 43 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 – Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente).

Le targhe relative alla numerazione esterna sono acquistate ed affisse dal personale dell’Amministrazione, mentre la numerazione interna è da effettuarsi a cura del proprietario stesso.

In caso di demolizione di costruzioni che non vengano più ricostruite, il proprietario deve notificare al Sindaco il numero civico che deve essere abolito. Nel caso di nuove costruzioni, i proprietari devono chiedere al Sindaco l’applicazione del numero civico.

Nel caso di deterioramento della targa è possibile chiederne una nuova, senza costi aggiuntivi.

Come fare

Compilare l'apposita richiesta

Cosa si ottiene

Autorizzazione

Tempi e scadenze

15 giorni

Giorni massimi di attesa, dalla richiesta

Costi

n.2 marche da bollo
16.00 Euro

Accedi al servizio

Sede Uffici Tecnici (Aree edilizia pubblica, ambiente e territorio)

Via Cartiera, 13 - 38068 Rovereto (TN)

La sede degli uffici tecnici (Aree territorio, mobilità, urbanistica, grandi opere, ambiente, edilizia pubblica, scolastica, sportiva, cantiere, ecc.) è situata presso l'edificio Ex cartiera ATI

La numerazione civica deve essere applicata a tutti gli accessi esterni, anche secondari, che immettono in abitazioni, esercizi, uffici, ecc., non escluse le grotte, baracche, chioschi e simili adibite ad abitazioni, ai servizi di pubblica utilità e ad attività economiche. Sono esclusi gli ingressi delle chiese e gli accessi dei monumenti pubblici che non immettano anche in uffici o abitazioni dei conservatori o degli addetti alla custodia, come indicato in appresso.

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