Cos'è
Si applica nelle aree comunali che comprendono i tratti di strada situati all’interno di centri abitati di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell’articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
Si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 della Legge 160/2019 e sostituisce la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, la tassa di posteggio, il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
Il canone è dovuto per l’occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dell’ente destinate a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.
Il canone è dovuto al comune dal titolare dell’atto di concessione o, in mancanza, dallo spuntista, ovvero l'abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall’atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata, espressa in metri quadrati.
Il canone è dovuto per l’intero periodo risultante dall’atto di concessione di posteggio indipendentemente dall’effettiva occupazione dello stesso da parte del concessionario, anche in casi di assenze giustificate ai sensi della normativa vigente e anche nel caso in cui quest’ultimo ceda in affitto l’azienda, in tal caso è obbligato in solido.