Cos'è
La comunicazione opere libere è disciplinata dall'articolo 78 comma 3 della legge provinciale 15/2015.
Sono soggetti alla COL, i seguenti interventi:
- le opere di manutenzione straordinaria, quando comportano la modifica con opere dell'impianto distributivo interno. In tal caso, nella comunicazione è indicata l'impresa a cui si intendono affidare i lavori. Resta fermo l'obbligo di munirsi del titolo edilizio per gli interventi che interessano elementi strutturali;
- l'installazione di pannelli solari o fotovoltaici e dei relativi impianti, nonché di altre tipologie di impianti a energia rinnovabile comunque denominati, ad esclusione degli impianti e parchi eolici, dei parchi fotovoltaici e degli impianti destinati prevalentemente alla produzione di energia da cedere in rete, collocati negli edifici o nelle relative pertinenze;
- le legnaie pertinenziali degli edifici;
- le tende da sole avvolgibili prive di sostegni a palo e le tende a pergola, anche bioclimatiche, su edifici posti nelle aree di tutela ambientale o soggetti alla disciplina in materia di beni culturali o compresi negli insediamenti storici, se rispettano i criteri stabiliti dal comune per la loro installazione (N.B. Non applicabile in quanto il Comune di Rovereto non ha ancora stabilito tali criteri); questi interventi sono liberi all'esterno delle aree sopra indicate o non soggette ai predetti vincoli;
- le recinzioni di altezza inferiore a 150 centimetri;
- le attrezzature, gli elementi di arredo, i plateatici e le loro coperture, o pergotende, o altre coperture comunque denominate, di pertinenza di esercizi pubblici e commerciali, eseguiti nel rispetto delle disposizioni comunali in materia;
- la realizzazione di nuove strutture di impianti fissi di telecomunicazione e di radiodiffusione con altezza inferiore a tre metri da collocare sulle coperture di edifici o in corrispondenza di infrastrutture per la mobilità;
- gli interventi di installazione e di modifica di impianti fissi di telecomunicazione e di radiodiffusione su strutture esistenti;
- gli interventi di demolizione delle strutture che ospitano impianti fissi di telecomunicazione e di radiodiffusione, nonché di demolizione di linee elettriche aeree, e la modifica delle medesime strutture nei limiti del 20 per cento delle dimensioni della struttura esistente;
- gli interventi di trasformazione del bosco volti al ripristino di aree prative o pascolive o alla realizzazione di bonifiche agrarie che non richiedono alcuna opera di infrastrutturazione o di edificazione;
- e opere precarie facilmente rimovibili e destinate a soddisfare esigenze improrogabili e temporanee. In relazione all'entità e alla durata degli interventi, il comune può subordinare la loro realizzazione alla presentazione di idonee garanzie, anche di carattere finanziario, ai fini del rispetto dei termini e delle modalità di rimessa in pristino dei luoghi;
- la segnaletica sentieristica ed escursionistica e quella di denominazione di percorsi storici e culturali, nel rispetto dei criteri eventualmente previsti dalla normativa vigente relativamente alla segnaletica e alla cartellonistica;
- i cartelli o altri mezzi pubblicitari all'interno dei centri abitati;
- cippi o simboli commemorativi posti all'esterno delle aree pertinenziali degli edifici, se di limitate dimensioni e se privi di opere murarie di fondazione;
- coltivazione delle cave, miniere o torbiere;
possono inoltre essere realizzati senza alcun titolo abilitativo, ma previa comunicazione al comune, e nel rispetto delle altre condizioni previste dal comma 3, gli interventi di installazione, sui balconi degli edifici, sulle logge rientranti all'interno dell'edificio o sui porticati - a eccezione di quelli gravati, in tutto o in parte, da diritti di uso pubblico o collocati nei fronti esterni dell'edificio visibili da aree pubbliche - di vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti, dirette ad assolvere a funzioni temporanee di protezione dagli agenti atmosferici, miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche, riduzione delle dispersioni termiche, parziale impermeabilizzazione dalle acque meteoriche. Tali elementi non possono configurare spazi stabilmente chiusi, non possono determinare la creazione di nuova superficie utile netta o l'ampliamento di quella esistente e non possono comportare il mutamento della destinazione d'uso dell'immobile. Essi devono inoltre avere caratteristiche tecnico-costruttive che favoriscano una naturale microaerazione a garanzia della salubrità dei vani interni domestici, e caratteristiche estetiche tali da ridurre al minimo l'impatto visivo inserendosi sulle preesistenti linee architettoniche. Fermo restando il rispetto della disciplina in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio, negli insediamenti storici anche di carattere sparso è richiesto il parere sulla qualità architettonica della CPC previsto dall'articolo 7, comma 8, lettera b).