COL - Comunicazione opere libere

presentare la comunicazione opere libere

Esistono alcuni interventi edilizi che sono classificati come 'liberi', cioè per i quali non è richiesto alcun titolo abitativo, altri che pur essendo 'liberi' , necessitano di presentazione di una comunicazione (COL).

Cos'è

La comunicazione opere libere è disciplinata dall'articolo 78 comma 3 della legge provinciale 15/2015.

Sono soggetti alla COL,  i seguenti interventi:

  • le opere di manutenzione straordinaria, quando comportano la modifica con opere dell'impianto distributivo interno. In tal caso, nella comunicazione è indicata l'impresa a cui si intendono affidare i lavori. Resta fermo l'obbligo di munirsi del titolo edilizio per gli interventi che interessano elementi strutturali;
  • l'installazione di pannelli solari o fotovoltaici e dei relativi impianti, nonché di altre tipologie di impianti a energia rinnovabile comunque denominati, ad esclusione degli impianti e parchi eolici, dei parchi fotovoltaici e degli impianti destinati prevalentemente alla produzione di energia da cedere in rete, collocati negli edifici o nelle relative pertinenze;
  • le legnaie pertinenziali degli edifici;
  • le tende da sole avvolgibili prive di sostegni a palo e le tende a pergola, anche bioclimatiche, su edifici posti nelle aree di tutela ambientale o soggetti alla disciplina in materia di beni culturali o compresi negli insediamenti storici, se rispettano i criteri stabiliti dal comune per la loro installazione (N.B. Non applicabile in quanto il Comune di Rovereto non ha ancora stabilito tali criteri); questi interventi sono liberi all'esterno delle aree sopra indicate o non soggette ai predetti vincoli;
  • le recinzioni di altezza inferiore a 150 centimetri;
  • le attrezzature, gli elementi di arredo, i plateatici e le loro coperture, o pergotende, o altre coperture comunque denominate, di pertinenza di esercizi pubblici e commerciali, eseguiti nel rispetto delle disposizioni comunali in materia;
  • la realizzazione di nuove strutture di impianti fissi di telecomunicazione e di radiodiffusione con altezza inferiore a tre metri da collocare sulle coperture di edifici o in corrispondenza di infrastrutture per la mobilità;
  • gli interventi di installazione e di modifica di impianti fissi di telecomunicazione e di radiodiffusione su strutture esistenti;
  • gli interventi di demolizione delle strutture che ospitano impianti fissi di telecomunicazione e di radiodiffusione, nonché di demolizione di linee elettriche aeree, e la modifica delle medesime strutture nei limiti del 20 per cento delle dimensioni della struttura esistente;
  • gli interventi di trasformazione del bosco volti al ripristino di aree prative o pascolive o alla realizzazione di bonifiche agrarie che non richiedono alcuna opera di infrastrutturazione o di edificazione; 
  • e opere precarie facilmente rimovibili e destinate a soddisfare esigenze improrogabili e temporanee. In relazione all'entità e alla durata degli interventi, il comune può subordinare la loro realizzazione alla presentazione di idonee garanzie, anche di carattere finanziario, ai fini del rispetto dei termini e delle modalità di rimessa in pristino dei luoghi;
  • la segnaletica sentieristica ed escursionistica e quella di denominazione di percorsi storici e culturali, nel rispetto dei criteri eventualmente previsti dalla normativa vigente relativamente alla segnaletica e alla cartellonistica;
  • i cartelli o altri mezzi pubblicitari all'interno dei centri abitati;
  • cippi o simboli commemorativi posti all'esterno delle aree pertinenziali degli edifici, se di limitate dimensioni e se privi di opere murarie di fondazione;
  • coltivazione delle cave, miniere o torbiere;
  • possono inoltre essere realizzati senza alcun titolo abilitativo, ma previa comunicazione al comune, e nel rispetto delle altre condizioni previste dal comma 3, gli interventi di installazione, sui balconi degli edifici, sulle logge rientranti all'interno dell'edificio o sui porticati - a eccezione di quelli gravati, in tutto o in parte, da diritti di uso pubblico o collocati nei fronti esterni dell'edificio visibili da aree pubbliche - di vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti, dirette ad assolvere a funzioni temporanee di protezione dagli agenti atmosferici, miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche, riduzione delle dispersioni termiche, parziale impermeabilizzazione dalle acque meteoriche. Tali elementi non possono configurare spazi stabilmente chiusi, non possono determinare la creazione di nuova superficie utile netta o l'ampliamento di quella esistente e non possono comportare il mutamento della destinazione d'uso dell'immobile. Essi devono inoltre avere caratteristiche tecnico-costruttive che favoriscano una naturale microaerazione a garanzia della salubrità dei vani interni domestici, e caratteristiche estetiche tali da ridurre al minimo l'impatto visivo inserendosi sulle preesistenti linee architettoniche. Fermo restando il rispetto della disciplina in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio, negli insediamenti storici anche di carattere sparso è richiesto il parere sulla qualità architettonica della CPC previsto dall'articolo 7, comma 8, lettera b).

     

A chi si rivolge

cittadini e imprese

Chi può fare domanda

Soggetto avente titolo (proprietario, usufruttuario, comodatario ecc), in alcuni casi la comunicazione deve essere presentata esclusivamente tramite progettista/tecnico incaricato.

Copertura geografica
Rovereto

Accedere al servizio

Si informa che, ai sensi di quanto disposto dalla deliberazione della Giunta comunale n. 133 di data 31 maggio 2022, a decorrere dalla data del primo gennaio 2023 è scattato l’obbligo della presentazione delle pratiche edilizie ESCLUSIVAMENTE tramite il portale telematico, da parte dei tecnici abilitati con specifica delega del privato richiedente anche nei casi in cui, sebbene non sia dovuta documentazione tecnica di competenza di un professionista, il privato scelga di avvalersi di un tecnico incaricato per la trasmissione.

Per la trasmissione tramite portale comunale SUE dovranno essere utilizzate le firme digitali ed i formati di file ammessi.

Il pagamento di ogni voce eventualmente dovuta dovrà avvenire esclusivamente tramite PagoPA – circuito nazionale dei pagamenti alla Pubblica Amministrazione - con le modalità previste dal portale.

A decorrere dalla sopra citata data le pratiche non inviate tramite il portale comunale SUE o trasmesse non correttamente saranno dichiarate irricevibili, ai sensi dell’art. 2 della Legge n. 241/90 e di conseguenza non produrranno effetti.

Sono escluse dall’obbligo sopra richiamato quelle pratiche che possono essere e vengono effettivamente presentate dal privato/titolare senza il supporto del tecnico professionista (quali ad esempio a titolo esemplificativo e non esaustivo: comunicazioni per opere libere, richieste di certificati di destinazione urbanistica, richiesta d’idoneità alloggi, etc.) che potranno continuare ad essere inviate tramite le usuali modalità (per esempio in forma cartacea o a mezzo pec).

Si precisa che il privato/titolare munito di SPID può accedere autonomamente al portale comunale SUE per la trasmissione delle suddette pratiche.

Per assistenza e supporto nella compilazione e trasmissione delle pratiche attraverso il portale è possibile contattare il numero telefonico di supporto 0774 768114   limitatamente alla seguente fascia oraria: dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle 17.30 dal lunedì al venerdì.

Si invita peraltro a prendere visione delle domande frequenti

Per assistenza: tel. 0774 768114, attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:30 alle 13:00 e dalle ore 14:00 alle 17:30

Cosa serve

Documentazione da presentare

E' possibile scaricare qui sotto il modulo di CONFERIMENTO DELEGA AL PROGETTISTA/TECNICO INCARICATO obbligatorio per la presentazione delle pratiche edilizie attraverso il portale SUE

Modulistica

Costi e vincoli

La presentazione non comporti costi
GRATUITO

La sola omissione della comunicazione al comune prevista dal comma 3 comporta il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da versare al comune competente pari a 500 euro, se comunque gli interventi risultano realizzati nel rispetto delle altre condizioni richieste da questa legge e dalle sue disposizioni attuative.

In caso di violazione di quest'articolo, fatta eccezione per le opere precarie, gli interventi si considerano realizzati in assenza del titolo abilitativo edilizio.

Ulteriori informazioni

Ultima modifica: Mercoledì, 30 Luglio 2025