Cos'è
Nel dettaglio, l’articolo di riferimento è il seguente:
Art. 6
Deroghe
1. Negli interventi di ristrutturazione le prescrizioni tecniche di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, sono derogabili, per obiettive ragioni tecniche connesse con gli elementi strutturali o impiantistici dell'opera, su autorizzazione del sindaco rilasciata sulla base di criteri individuati con apposito provvedimento della Giunta provinciale*.
1 bis. Negli altri interventi edilizi di cui all'articolo 5 le prescrizioni tecniche di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, sono derogabili, su autorizzazione del sindaco in sede di rilascio della concessione o dell'autorizzazione rilasciata sulla base di criteri individuati dalla Giunta provinciale, oltre che per quanto previsto dal comma 1, anche per obiettive ragioni strettamente connesse ad almeno una delle seguenti condizioni:
a) eccessiva complessità tecnica ed onerosità economica dell'intervento di adeguamento;
b) impossibilità di realizzare l'intervento di adeguamento senza compromettere la funzionalità della struttura in relazione alla tipologia dell'attività ivi esercitata.
* Vedi in calce alla presente pagina link al Sito provinciale dedicato contenente le Delibere della Giunta Provinciale di individuazione dei criteri: n. 6032/1997, n. 13845/1998, n. 1270/2001