Cos'è
Gli studi professionali nel campo sanitario sono intesi come le sedi presso le quali il professionista svolge abitualmente la propria attività di natura prevalentemente professionale e della quale il professionista stesso o i professionisti associati risultano individualmente responsabili, qualora non attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale, ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per il paziente anche in relazione all’utilizzo di attrezzature sanitarie. Non sono soggetti alle procedure autorizzative di cui al Regolamento provinciale concernente “Disciplina in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie e/o socio sanitarie pubbliche e private” approvato con Decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 30-48/Leg. di data 27 novembre 2000.
Nello studio i pazienti possono accedere per sottoporsi a visite diagnostiche e a particolari trattamenti terapeutici, laddove questi vengano effettuati direttamente dal sanitario, senza l’ausilio di altro personale (fatto salvo il supporto di personale meramente amministrativo) e senza l’utilizzo di apparecchiature e macchinari particolari diversi da quelli che costituiscono dotazione indispensabile per il normale svolgimento della specifica attività dello studio.
Nello studio medico associato più professionisti si uniscono sotto un'unica organizzazione, restando comunque ferma la titolarità e responsabilità dei singoli associati nello svolgimento dell’attività sanitaria.
A chi si rivolge
Chi può fare domanda
La comunicazione può essere presentata da medici ed esercenti altre professioni sanitarie
Copertura geografica
Rovereto
Accedere al servizio
L'apertura di uno studio professionale nel campo sanitario è soggetta a comunicazione obbligatoria al Comune mediante compilazione dello specifico modulo.
Il modulo debitamente compilato e sottoscritto deve essere inviato via PEC - commercio@pec.comune.rovereto.tn.it - unitamente ad una copia valida di un documento d’identità del sottoscrittore.
Non vi sono tempi di attesa, l'avvio dell'attività è contestuale all'invio della comunicazione.
E’ necessario inoltre comunicare tempestivamente al Comune anche qualsiasi variazione al riguardo (tipologia delle prestazioni svolte ecc.) ed in particolare l’eventuale cessazione dell’attività.
Costi e vincoli
La procedura non prevede alcun costo.
Vi è l’obbligo di comunicare l’apertura di tali studi al Comune.
I locali devono avere destinazione d'uso a “studio” o “ufficio”, in relazione alla quale è richiesto il possesso di conforme certificato di abitabilità/agibilità/SCAGI. Inoltre è consigliato soddisfare i seguenti requisiti:
- pavimento e pareti (fino all'altezza di 2 metri) lavabili;
- lavandino con comandi non manuali (ad esempio a gomito o a pedale) nel locale dove si eseguono le prestazioni;
- in caso di studi ubicati al piano rialzato o superiori, accesso delle persone con disabilità motoria garantito a mezzo di ascensore o “montascala”;
- servizio igienico dedicato a disposizione anche degli utenti.
Documenti
Regolamenti, linee guida, normative