Cos'è
La vendita di farmaci non assoggettati a ricetta medica è consentita sia attivando un esercizio di vendita al dettaglio a se stante (vicinato, medie e grandi strutture di vendita), sia quale gestione di reparto separato all'interno di un esercizio già esistente (es. in un supermercato).
Per "apposito reparto" si deve intendere uno spazio dedicato esclusivamente alla vendita e conservazione dei medicinali e può assumere forme diverse in base al tipo di esercizio commerciale in cui ha luogo la vendita.
A chi si rivolge
Chi può fare domanda
Chiunque intenda aprire una parafarmacia purchè sia presente uno o più farmacisti abilitati all'esercizio della professione ed iscritti al relativo Ordine.
Copertura geografica
Rovereto
Accedere al servizio
L'apertura o la cessazione di un esercizio per la vendita di farmaci da banco non soggetti a prescrizione medica è subordinata alla presentazione di apposito modulo (approvato con Delibera della Giunta Provinciale 2115/2010) come segue:
- comunicazione di inizio attività al Ministero della Salute,
- comunicazione di inizio attività all'AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco),
- comunicazione di inizio attività alla Provincia,
- comunicazione di inizio attività all'Azienda provinciale Servizi Sanitari
- comunicazione di inizio attività al Comune ove ha sede l'esercizio.
- la comunicazione deve essere inviata per conoscenza all'Ordine dei Farmacisti della Provincia Autonoma di Trento.
Qualsiasi modificazione soggettiva o riguardante la struttura in cui si svolge la vendita, compresa la cessazione dell'attività, deve essere comunicata agli Enti notiziati per l'inizio dell'attività.
Costi e vincoli
Per la segnalazione della presenza di una parafarmacia è vietato l'utilizzo della croce di colore verde che è riservata esclusivamente all'attività di farmacia, quindi è possibile la segnalazione esterna (insegna) con modalità appropriate ma comunque diverse da quelle previste per le farmacie.
La vendita di farmaci non soggetti a prescrizione medica deve essere effettuata in un unico apposito reparto alla presenza e con l'assistenza personale e diretta di uno o più farmacisti abilitati all'esercizio della professione e iscritto al relativo ordine. Il farmacista è obbligato ad indossare il camice bianco ed il distintivo professionale ed è tenuto ad un'assistenza "attiva" al cliente con informazioni e consigli di carattere sanitario, ove richiesti.
Presso gli esercizi commerciali non è consentita la vendita di preparazioni medicinali non industriali o di formule officinali, nè l'allestimento di preparazioni galeniche, ovvero di medicinali preparati dal farmacista.