Per i requisiti morali necessari all'esercizio di un'attività alberghiera si applica il Regio Decreto n. 773 del 18 giugno 1931 (artt. 11 e 92).
Non sono previsti requisiti professionali nel caso di somministrazione di alimenti e bevande limitata alle persone alloggiate.
Nel caso di somministrazione di alimenti e bevande aperta al pubblico, il titolare della ditta individuale o il legale rappresentante della società deve essere in possesso dei requisiti morali e professionali necessari all'esercizio dell'attività commerciale si applica l'articolo 71 del Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno).
Se il titolare della ditta individuale o il legale rappresentante della società non risulta essere in possesso dei requisiti professionali può essere nominato un preposto in possesso di tali requisiti. Si segnala comunque che i requisiti morali devono comunque essere posseduti sia dal titolare che dall'eventuale preposto.