Gli ostelli per la gioventù sono strutture ricettive attrezzate per ospitare giovani (sotto i 30 anni) in viaggio e loro accompagnatori, realizzate su iniziative di enti pubblici o privati.
il periodo di permanenza massima per ogni persona non può superare i quindici giorni consecutivi,
garantiscono il servizio di prima colazione ai soli alloggiati anche in convenzione con altro esercizio pubblico.
A chi si rivolge
Chi può fare domanda
Solo enti pubblici o privati che intendono aprire, subentrare, modificare o cessare un'attività extra-alberghiera di ostello per la gioventù.
Copertura geografica
Rovereto
Accedere al servizio
Tutte le operazioni riguardanti l'esercizio di un'attività extra-alberghiera di ostello per la gioventù (avvio attività, variazioni, subingresso, cessazione attività) vengono effettuate mediante la presentazione di una SCIA (segnalazione certificata di inizio attività) al Comune attraverso lo sportello telematico.
Per i requisiti morali necessari all'esercizio di un'attività extra-alberghiera di ostello per la gioventù si applica il Regio Decreto n. 773 del 18 giugno 1931 (artt. 11 e 92).
Non sono previsti requisiti professionali per il servizio di prima colazione alle persone alloggiate.