Si tratta di un'impresa ricettiva alberghiera situata in un borgo, formata da più case, preesistenti e vicine fra loro, con gestione unitaria e in grado di fornire servizi alberghieri a tutti gli ospiti.
Sono alberghi diffusi gli esercizi ricettivi a gestione unitaria, dotati di almeno sette unità abitative, dislocate in edifici diversi, integrate tra loro da servizi centralizzati ed organizzate attraverso la valorizzazione di più immobili esistenti.
Gli alberghi diffusi assicurano i requisiti minimi di ospitalità alberghiera, il servizio di prima colazione nonché eventuali servizi di somministrazione di alimenti e bevande ed altri servizi accessori.
A chi si rivolge
Chi può fare domanda
Chiunque intenda avviare, subentrare, modificare o cessare un'attività extra-alberghiera di albergo diffuso
Copertura geografica
Rovereto
Accedere al servizio
Tutte le operazioni riguardanti l'esercizio di un'attività extra-alberghiera di case per ferie (avvio attività, variazioni, subingresso, cessazione attività) vengono effettuate mediante la presentazione di una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al Comune tramite lo sportello telematico.
Per i requisiti morali necessari all'esercizio di un'attività extra-alberghiera di alberghi diffusi si applica il Regio Decreto n. 773 del 18 giugno 1931 (artt. 11 e 92).
Non sono previsti requisiti professionali nel caso di somministrazione di alimenti e bevande limitata alle persone alloggiate.