Aprire e gestire rifugi alpini

I rifugi alpini sono strutture ricettive che assicurano presidio di sobria ospitalità in zone di montagna, non raggiungibili da strade aperte al traffico ordinario.

Cos'è

Il rifugio alpino deve essere sufficientemente attrezzato con distinti locali per la sosta, per il ristoro e per il pernottamento e ulteriori requisiti minimi strutturali e funzionali previsti dal regolamento di esecuzione della Legge provinciale 8/1993.

L'attività ricettiva nei rifugi comprende il pernottamento, l'attività di somministrazione di alimenti e bevande di ogni genere nonché l'attività di commercio al dettaglio di articoli per turisti.

L'apertura, il subingresso ed eventuali modifiche strutturali e varie sono soggette alla presentazione di una segnalazione certificata di inizio attività SCIA.

A chi si rivolge

Chi può fare domanda

Chiunque intenda avviare, subentrare, modificare o cessare un'attività di rifugio alpino.

Copertura geografica
Rovereto

Accedere al servizio

Per esercitare l'attività di rifugi alpini e escursionistici è necessario presentare una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al Comune territorialmente competente attraverso lo sportello telematico.

Sportello Unico delle Attività Produttive n° 7516

SUAP di ROVERETO (TN)

Costi e vincoli

nessun costo
GRATUITO

Documenti

Regolamenti, linee guida, normative
  • Legge provinciale 15/03/1993, n. 8
  • Decreto del Presidente della Provincia 20/10/2008, n. 47-154/Leg

Ulteriori informazioni

Procedure collegate all'esito

Non ci sono tempi di attesa perchè la Segnalazione Certificata di Inizio Attività ha efficacia immediata.

Ultima modifica: Giovedì, 12 Dicembre 2024