Il rifugio alpino deve essere sufficientemente attrezzato con distinti locali per la sosta, per il ristoro e per il pernottamento e ulteriori requisiti minimi strutturali e funzionali previsti dal regolamento di esecuzione della Legge provinciale 8/1993.
L'attività ricettiva nei rifugi comprende il pernottamento, l'attività di somministrazione di alimenti e bevande di ogni genere nonché l'attività di commercio al dettaglio di articoli per turisti.
L'apertura, il subingresso ed eventuali modifiche strutturali e varie sono soggette alla presentazione di una segnalazione certificata di inizio attività SCIA.
Regolamenti, linee guida, normative
- Legge provinciale 15/03/1993, n. 8
- Decreto del Presidente della Provincia 20/10/2008, n. 47-154/Leg