L'apertura, la variazione o la cessazione di un'attività extra-alberghiera di case per ferie è soggetta alla presentazione di una segnalazione certificata di inizio attività SCIA.
Nelle case per ferie possono essere ospitate esclusivamente le categorie di persone indicate nella segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e che risultano dipendenti di amministrazioni o aziende pubbliche o private ovvero soci di enti, associazioni o altre organizzazioni operanti per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose o sportive.
Case vacanze gruppi: sono gli esercizi extra-alberghieri attrezzati per il soggiorno di persone organizzate su base volontaria per assicurare la gestione diretta della struttura durante il periodo di permanenza.
Regolamenti, linee guida, normative
- articolo 36 della Legge provinciale sulla ricettività turistica 15/05/2002, n. 7
- articolo 28 del Decreto del Presidente della Provincia 25/09/2003, n. 28-149/Leg