Descrizione
Tipologia di documento
Si intendono occupazioni occasionali:
- le occupazioni di non più di (10 mq) effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, culturali, ricreative, assistenziali, celebrative e sportive non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 12 ore;
- le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività e ricorrenze civili e religiose;
- l’esercizio di mestieri girovaghi ed artistici (suonatori, funamboli, etc.) non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 4 ore.
Per le occupazioni occasionali la concessione si intende accordata a seguito di apposita comunicazione scritta consegnata o altrimenti fatta pervenire, almeno tre giorni prima dell’occupazione, all’Ufficio comunale competente, che potrà vietarle o assoggettarle a particolari prescrizioni.
I criteri di rotazione sono i seguenti:
- l’utilizzo di ogni singola postazione è consentita per un massimo di due giorni al mese (consecutivi e non) da parte di ogni singolo soggetto;
- la prenotazione non potrà essere effettuata oltre i due mesi precedenti.
Le comunicazioni che non rientreranno nelle fattispecie sopra esposte seguiranno il normale iter di richiesta di occupazione suolo pubblico con il rilascio del provvedimento di concessione.