Cos'è
La banca dati è gestita dai comuni sulla base dei dati e delle informazioni provenienti dalle rappresentanze consolari all’estero. L’iscrizione all’AIRE è un diritto-dovere del cittadino (art. 6 legge 470/1988) e costituisce il presupposto per usufruire di una serie di servizi forniti dalle Rappresentanze consolari all’estero.
Diventare cittadino iscritto all'AIRE consente di:
- votare per elezioni politiche e referendum per corrispondenza nel Paese di residenza, e per l’elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento Europeo nei seggi istituiti dalla rete diplomatico-consolare nei Paesi appartenenti all’U.E.;
- ottenere il rilascio o rinnovo di documenti di identità e di viaggio, nonché certificazioni;
- rinnovare la patente di guida.
Non devono iscriversi all’Aire:
- le persone che intendono recarsi all'estero per un periodo inferiore ad un anno;
- i lavoratori stagionali;
- I dipendenti di ruolo dello stato in servizio all'estero, notificati alle autorità locali ai sensi delle convenzioni di Vienna del 1961 e del 1963 sulle relazioni diplomatiche e consolari;
- i militari in servizio presso gli uffici e le strutture Nato.
L’aggiornamento dell’AIRE dipende dal cittadino.
I cittadini iscritti all’AIRE che rientrano definitivamente in Italia dovranno presentarsi presso il Comune Italiano dove hanno deciso di stabilirsi per dichiarare il nuovo indirizzo di residenza. Nella stessa data il Comune provvederà alla cancellazione dall’AIRE con contestuale iscrizione in APR (Anagrafe Popolazione Residente). Sarà cura del Comune comunicare ufficialmente la data di decorrenza del rimpatrio al Consolato di provenienza che registrerà nei propri schedari consolari il rimpatrio.
La cancellazione dall’AIRE avviene:
- per iscrizione nell’Anagrafe della Popolazione Residente (A.P.R.) di un Comune italiano a seguito di trasferimento dall’estero o rimpatrio;
- per morte, compresa la morte presunta giudizialmente dichiarata;
- per irreperibilità presunta, salvo prova contraria, trascorsi cento anni dalla nascita o dopo la effettuazione di due successive rilevazioni, oppure quando risulti non più valido l’indirizzo all’estero comunicato in precedenza e non sia possibile acquisire quello nuovo;
- per perdita della cittadinanza italiana.