Cos'è
Per contrarre il matrimonio è necessario innanzitutto richiedere la pubblicazione del matrimonio.
Le pubblicazioni di matrimonio rendono nota la volontà dei futuri sposi e permettono ai terzi di opporsi.
Per richiedere la pubblicazione del matrimonio uno dei futuri sposi deve richiedere specifico appuntamento all’ufficio di Stato Civile, compilando un apposito modulo. All’appuntamento è richiesta la presenza di entrambi i nubendi (o altra persona munita di procura speciale), per la lettura e la firma del verbale di pubblicazione. Il tempo intercorrente tra la presentazione del modulo e la data dell’appuntamento è necessario all’ufficio di Stato Civile del comune per compiere la relativa istruttoria (acquisizione di copie integrali di nascita e se del caso dell’atto del matrimonio precedente), al fine della redazione del verbale.
Per il matrimonio religioso (concordatario) gli interessati devono produrre all'Ufficio di stato Civile la richiesta di pubblicazione del parroco o del ministro di culto.
Si consiglia di presentare la richiesta di pubblicazione di matrimonio almeno quattro mesi prima della data indicativa della celebrazione.
Per poter contrarre il matrimonio devono sussistere le seguenti condizioni:
- avere 18 anni o almeno 16 anni con l'autorizzazione del Tribunale
- non essere interdetto per infermità di mente
- non essere vincolato da precedente matrimonio
- non devono esserci vincoli di parentela, affinità, adozione o affiliazione tra i futuri sposi
- non avere una condanna per omicidio consumato o tentato nei confronti del coniuge
L'atto di pubblicazione sarà affisso all'Albo comunale per almeno otto giorni consecutivi. Nel caso in cui i nubendi risiedano in comuni diversi entrambi i comuni osserveranno l’affissione all’Albo comunale per lo stesso tempo.
A partire dal tredicesimo giorno il comune rilascia il certificato di eseguite pubblicazione che sarà valido per 180 giorni da tale data.
Il matrimonio dovrà avvenire entro 180 giorni dalla data di eseguita pubblicazione.
REGIME PATRIMONIALE (separazione o comunione dei beni)
Per il matrimonio civile gli sposi, al momento della pubblicazione di matrimonio, davanti all'Ufficiale di Stato civile del comune, possono scegliere:
- il regime della comunione dei beni
- il regime della separazione dei beni
Per il matrimonio religioso, per dichiarare la separazione dei beni, è necessario rivolgersi al Parroco e/o Ministro di Culto che assiste alla celebrazione.
Attenzione: per passare dal regime della comunione dei beni a quello della separazione dei beni, successivamente al matrimonio, occorrerà rivolgersi ad un notaio.