Richiedere l'autenticazione di firma

Richiedere l'autenticazione di sottoscrizioni, copie, firme e dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà

L'autenticazione consiste nell'attestazione da parte di un funzionario incaricato dal Sindaco, che la firma è stata apposta in sua presenza dall'interessato, previa identificazione.

Cos'è

La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà consiste in una dichiarazione riguardante stati, qualità personali o fatti a diretta conoscenza dell'interessato e per i quali non è prevista la dichiarazione sostitutiva di certificazione e può riguardare anche stati, fatti e qualità personali relative ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.

L'Ufficiale di Anagrafe è competente ad autenticare unicamente sottoscrizioni contenute in istanze o in dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà. Il testo del documento non può quindi contenere dichiarazioni aventi valore negoziale (es. manifestazioni di volontà, rinunce, contratti, scritture private, ..) né concretizzare una delega (salvo quanto previsto da normative speciali) o procura.

L'autentica di firma è possibile per:

  • dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, concernenti fatti, stati e qualità personali di cui il dichiarante sia a diretta conoscenza riguardanti se stesso e altre persone, non autocertificabili, da presentare a soggetti privati (banche, assicurazioni, etc.)
  • istanze da presentare a privati (mai a uffici pubblici o gestori di pubblico servizio)
  • deleghe per la riscossione di benefici economici (esempio pensioni) da parte di terze persone

Gli atti o documenti sui quali si chiede l'autenticazione (comprese le pensioni estere) devono essere in lingua italiana.

Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e le istanze da produrre a pubbliche amministrazioni o a gestori di pubblico servizio non prevedono l'autenticazione della firma.

Se la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è presentata alle Amministrazioni e ai Servizi Pubblici, la firma non deve essere autenticata ma deve essere apposta in presenza del dipendente addetto a riceverla oppure presentata od inviata allegando la fotocopia di un documento di identità .

Quando invece è presentata ai privati (banche, assicurazioni, ecc.) la dichiarazione deve essere autenticata ed è dovuta l'imposta di bollo.

Per l'autenticazione del documento si deve presentare l'originale dello stesso e la relativa copia fotostatica.

A chi si rivolge

Qualsiasi cittadino italiano o comunitario maggiorenne presentandosi personalmente agli sportelli anagrafici munito di documento d’identità e del documento da autenticare.

Chi può fare domanda

Le autenticazioni di copia possono essere richieste da chiunque previa presentazione dell'originale.

In caso di soggetti di età inferiore di anni 18 o incapaci di intendere e di volere è richiesta la presenza della persona a cui è affidata la cura del soggetto o dell’esercente la responsabilità genitoriale (in caso di tutela firmerà il tutore, in caso di curatela firmerà il curatore, in caso di amministrazione di sostegno firmerà l’amministratore di sostegno).

Per i minorenni la firma deve essere apposta da chi esercita la patria potestà o dal tutore. Per gli interdetti, la firma deve essere apposta dal tutore. Per chi  non sa o non può firmare, il pubblico ufficiale ne dà atto previo accertamento dell'identità del dichiarante.

La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà può essere resa dai cittadini italiani e comunitari maggiorenni; i cittadini extracomunitari con regolare permesso di soggiorno possono sottoscrivere la dichiarazione solo per situazioni verificabili dalla pubblica amministrazione italiana.

Copertura geografica
Rovereto

Accedere al servizio

Presentarsi allo sportello, muniti di documento di identità valido previo appuntamento

Nel caso di impossibilità a presentarsi allo sportello per motivi di salute, età, ricovero od altri impedimenti, è possibile richiedere il servizio di autentica di firma a domicilio chiamando il numero 0464 452 100.

In questo caso decorrono 7 giorni dalla data di presentazione della richiesta

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Dove recarsi
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fax:
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e-mail - istituzionale:
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Segreteria generale
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L'ufficio gestisce l'anagrafe, lo stato civile e il servizio elettorale

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Documenti

Regolamenti, linee guida, normative

D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445;

D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642.

L. 24/12/1954 n. 1228

DPR 30/5/1989 n. 223

L. 4/4/2012 n. 35

L. 17/12/2012 n. 221

DPR 17/7/2015 n. 126

Ulteriori informazioni

Ultima modifica: Giovedì, 23 Marzo 2023