Procedimento di riconciliazione fra coniugi

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Per la cessazione degli effetti della separazione coniugale

I coniugi possono, di comune accordo, far cessare gli effetti della sentenza di separazione senza che sia necessario l'intervento del giudice

A chi è rivolto

Coppie

Rovereto

Chi può fare domanda

I coniugi che hanno contratto matrimonio nel comune di Rovereto o che è stato trascritto l'atto di matrimonio

Descrizione

Secondo quanto previsto dall'art. 157 del codice civile - Cessazione degli effetti della separazione, i coniugi possono, di comune accordo, far cessare gli effetti della sentenza di separazione, senza che sia necessario l'intervento del giudice, con una espressa dichiarazione o con un comportamento non equivoco che sia incompatibile con lo stato di separazione.

La separazione può essere pronunziata nuovamente soltanto in relazione a fatti e comportamenti intervenuti dopo la riconciliazione.

L’annotazione sull’atto di matrimonio della riconciliazione viene curata d’ufficio. La data di decorrenza della riconciliazione è quella indicata nell’atto di riconciliazione.

La pubblicità ai terzi decorre dall'annotazione sull'atto di matrimonio.

Regolamenti, linee guida, normative

Art. 157 codice civile - Cessazione degli effetti della separazione.

Come fare

I coniugi devono compilare e sottoscrivere la dichiarazione di riconciliazione con i propri dati personali e quelli relativi al matrimonio e alla separazione.
Il tutto va presentato personalmente da uno dei coniugi all’ufficio di Stato civile.

L’ufficiale dello stato civile verifica i dati anagrafici dei coniugi mediante acquisizione d’ufficio dei documenti necessari nei Comuni italiani interessati, dopo di che fissa l’appuntamento per la dichiarazione di riconciliazione, che deve essere sottoscritta contestualmente dai due coniugi i quali, pertanto, dovranno presentarsi insieme all'appuntamento, muniti ciascuno del proprio documento d'identità.

Il quella data l'ufficio redige avanti alla coppia il relativo atto e provvede all'annotazione a margine dell'atto di matrimonio.

Gli interessati possono chiedere l'estratto di matrimonio contenente le annotazioni, compresa la riconciliazione.

Cosa si ottiene

Certificato

Tempi e scadenze

30 giorni

Giorni massimi di attesa, dalla richiesta

Accedi al servizio

Sede Ufficio Affari demografici

Piazzetta Sichardt, 10 - 38068 Rovereto (TN)

Sede dell'Ufficio Affari demografici situata presso Palazzo Sichardt n°10 (Ufficio Anagrafe e Stato civile) - n°4 (Ufficio elettorale)

Casi particolari

Coloro che hanno un atto di separazione giudiziario o una sentenza di omologa antecedente al 1990 devono produrre all'ufficio una copia conforme all'originale del provvedimento. Infatti solo negli anni successivi al 1990 il tribunale ha iniziato ad inviare allo stato civile gli atti di separazione per l'annotazione sui registri in modo sistematico.

Contatti

Telefono :
(+39) 0464 452 293/101

Cellulare - (reperibilità: fine settimana e festivi ESCLUSIVAMENTE per polizia mortuaria):
(+39) 348 6465704

E-mail:
statocivile@comune.rovereto.tn.it

Fax:
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PEC:
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Ufficio Affari demografici

L'ufficio gestisce l'anagrafe, lo stato civile e il servizio elettorale

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