Cos'è
Secondo quanto previsto dall'art. 157 del codice civile - Cessazione degli effetti della separazione, i coniugi possono, di comune accordo, far cessare gli effetti della sentenza di separazione, senza che sia necessario l'intervento del giudice, con una espressa dichiarazione o con un comportamento non equivoco che sia incompatibile con lo stato di separazione.
La separazione può essere pronunziata nuovamente soltanto in relazione a fatti e comportamenti intervenuti dopo la riconciliazione.
L’annotazione sull’atto di matrimonio della riconciliazione viene curata d’ufficio. La data di decorrenza della riconciliazione è quella indicata nell’atto di riconciliazione.
La pubblicità ai terzi decorre dall'annotazione sull'atto di matrimonio.
A chi si rivolge
Chi può fare domanda
I coniugi che hanno contratto matrimonio nel comune di Rovereto o che è stato trascritto l'atto di matrimonio
Copertura geografica
Rovereto
Accedere al servizio
I coniugi devono compilare e sottoscrivere la dichiarazione di riconciliazione con i propri dati personali e quelli relativi al matrimonio e alla separazione.
Il tutto va presentato personalmente da uno dei coniugi all’ufficio di Stato civile.
L’ufficiale dello stato civile verifica i dati anagrafici dei coniugi mediante acquisizione d’ufficio dei documenti necessari nei Comuni italiani interessati, dopo di che fissa l’appuntamento per la dichiarazione di riconciliazione, che deve essere sottoscritta contestualmente dai due coniugi i quali, pertanto, dovranno presentarsi insieme all'appuntamento, muniti ciascuno del proprio documento d'identità.
Il quella data l'ufficio redige avanti alla coppia il relativo atto e provvede all'annotazione a margine dell'atto di matrimonio.
Gli interessati possono chiedere l'estratto di matrimonio contenente le annotazioni, compresa la riconciliazione.
Dove recarsi
Sede ufficio affari demografici
Orari al pubblico:
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01/09/2022
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Ulteriori dettagli
Cosa serve
Documentazione da presentare
Modulo compilato
Documento di identità
Atto di separazione, se necessario
Modulistica
Casi particolari
Coloro che hanno un atto di separazione giudiziario o una sentenza di omologa antecedente al 1990 devono produrre all'ufficio una copia conforme all'originale del provvedimento. Infatti solo negli anni successivi al 1990 il tribunale ha iniziato ad inviare allo stato civile gli atti di separazione per l'annotazione sui registri in modo sistematico.
Documenti
Regolamenti, linee guida, normative
Art. 157 codice civile - Cessazione degli effetti della separazione.