Secondo quanto previsto dall'art. 157 del codice civile - Cessazione degli effetti della separazione, i coniugi possono, di comune accordo, far cessare gli effetti della sentenza di separazione, senza che sia necessario l'intervento del giudice, con una espressa dichiarazione o con un comportamento non equivoco che sia incompatibile con lo stato di separazione.
La separazione può essere pronunziata nuovamente soltanto in relazione a fatti e comportamenti intervenuti dopo la riconciliazione.
L’annotazione sull’atto di matrimonio della riconciliazione viene curata d’ufficio. La data di decorrenza della riconciliazione è quella indicata nell’atto di riconciliazione.
La pubblicità ai terzi decorre dall'annotazione sull'atto di matrimonio.
Regolamenti, linee guida, normative
Art. 157 codice civile - Cessazione degli effetti della separazione.