A chi è rivolto
A chi deve sottoscrivere un atto di vendita di un bene mobile o chi deve costituire dei diritti di garanzia sui medesimi
L'autenticazione della firma delle dichiarazioni per il passaggio di proprietà può essere richiesta anche agli uffici comunali
A chi deve sottoscrivere un atto di vendita di un bene mobile o chi deve costituire dei diritti di garanzia sui medesimi
Con l'entrata in vigore dell'art. 7 d.L. n. 223 del 04/07/2006, non è più obbligatorio far autenticare ad un notaio gli atti di vendita dei beni mobili registrati.
E' possibile richiedere l'autenticazione degli atti e delle dichiarazioni che riguardano il trasferimento di proprietà di beni mobili registrati anche agli uffici comunali, ai titolari degli Sportelli telematici dell'automobilista e agli Uffici Provinciali dell'A.C.I. e della Motorizzazione Civile.
In sostanza viene autenticata la firma del venditore sul certificato di proprietà.
Quali sono i beni mobili registrati
Ai sensi dell'art. c.c. sono beni mobili registrati:
Art. 7 D.L. 223/2006 convertito nella legge n. 248 del 4 agosto 2006 Art. 21 D.P.R. 445/2000.
Articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358.
L'autentica può essere richiesta:
Nel Comune di Rovereto l'autentica deve essere richiesta all'Ufficio Anagrafe.
Da parte di questo Servizio nessuna consulenza può essere offerta per la compilazione del modulo, in quanto la competenza è solo relativa all'autentica e non anche ai termini del contratto.
Assistenza a tal riguardo può essere richiesta agli Sportelli Telematici dell'Automobilista .
Il dipendente comunale che esegue l'autenticazione della firma NON deve effettuare alcuna attività di accertamento riguardo la titolarità del bene mobile registrato e NON può essere considerato responsabile in merito ad eventuali false dichiarazioni e NON dovrà essere effettuata dall’autenticatore alcuna valutazione in merito al contenuto dell’atto.
Perciò il funzionario comunale deve limitarsi ad autenticare la firma apposta in sua presenza e non è tenuto ad entrare nel merito della veridicità della dichiarazione resa .
La formulazione dell’art. 7 del D.L. 223/2006 non consente di ritenere sussistente la competenza del funzionario comunale relativamente all’accettazione di eredità in quanto:
Il funzionario comunale NON è tenuto a verificare il regime patrimoniale nel caso in cui il sottoscrittore sia coniugato.
Perciò la condizione di soggetto in comunione dei beni deve essere dichiarata al momento dell’autentica al funzionario che provvede all’autentica da parte degli interessati.
La procura speciale con la quale il proprietario del veicolo dà mandato ad un terzo di vendere lo stesso NON rientra nella competenza del funzionario comunale, ma rimane di esclusiva competenza del notaio. Si tratta infatti di un autonomo negozio giuridico. Il subentro nel contratto di leasing on rientra nel concetto di “alienazione” e, quindi, NON rientra nella competenza del funzionario comunale.
Documento di identità, certificato di proprietà del bene
L’interessato deve provvedere ad esibire il Certificato di Proprietà (CdP) sul quale deve essere eseguita l’autenticazione.
Relativamente ai CdP digitali (CdPD), questi per poter essere autenticati presso il Comune, dovranno essere preventivamente "materializzati" presso il PRA o presso uno Sportello Telematico dell'Automobilista (STA) ;l'autentica verrà effettuata con le medesime modalità descritte in questa pagina.
L’autenticazione viene eseguita ai sensi dell’art. 7 del D.L. e non dell’art. 21 del T.U. n. 445/2000 (l’eventuale riferimento al d.P.R. n. 445/2000 costituisce una mera irregolarità che, tuttavia, non determina la ricusazione dell’autentica stessa), previa apposizione della sottoscrizione davanti al pubblico ufficiale che effettua l'autentica. L’atto di vendita viene redatto, di norma, sul retro del certificato di proprietà (mod. NP-1B) nel riquadro “T”.
Sottoscrizione
Il sottoscrittore dovrà effettuare la sottoscrizione, autografa, per esteso, non necessariamente in corsivo (è ammessa anche la sottoscrizione in stampatello)
Identificazione
Le modalità di identificazione sono quelle consuete e cioè mediante documento di identità o di riconoscimento valido (carta d'identità, patente, passaporto, permesso di soggiorno, ecc.)
Responsabilità
Stante la formulazione letterale dell’art. 7 si ritiene che la persona che firma l’atto si assuma ogni responsabilità circa la titolarità della sua sottoscrizione, ossia circa il suo effettivo potere di rappresentanza.
Cosa si ottiene
Autentica di firma: atti di vendita di beni mobili registrati
Tempi e scadenze
A vista. Nel caso in cui l'autentica debba essere raccolta a domicilio, dovranno essere concordati i tempi con l'interessato
Una volta firmato l'atto di vendita del mezzo, l'acquirente deve recarsi presso il Pubblico Registro Automobilistico e alla Motorizzazione entro il termine di 60 giorni per la trascrizione degli atti, allegando il proprio codice fiscale e quello del venditore, la carta di circolazione e il C.D.P. (certificato di proprietà) o il foglio complementare.
A questo punto verrà rilasciato un permesso per circolare valido 30 giorni, nel corso dei quali la pratica verrà perfezionata.
La firma sulla dichiarazione deve essere apposta davanti al funzionario comunale incaricato dell'autentica.
Nel caso in l'interessato non fosse in grado di apporre la propria firma, potranno essere attivate le procedure previste dall'art.4 del D.P.R. n.445/2000.
L'autentica della sottoscrizione è soggetta al costo dell' Imposta di bollo (Euro 16,00) e dei diritti di segreteria (Euro 0,50). Se sul modulo devono essere apposte più firme: qualora effettuate contemporaneamente, il costo è di una sola imposta di bollo e un solo diritto di segreteria. Se invece vengono apposte in momenti diversi il costo sarà calcolato secondo il caso.