Divorziare

  • Servizio attivo

Separazione e/o divorzio

la separazione sospende il vincolo matrimoniale, mentre il divorzio lo scioglie definitivamente

A chi è rivolto

Cittadini residenti o sposati nel Comune di Rovereto

Rovereto

Chi può fare domanda

Cittadini con i requisiti sopra descritti

Descrizione

In determinate condizioni è possibile effettuare la separazione o il divorzio davanti all'Ufficiale di stato civile.

Le condizioni sono:

  • non essere genitori di figli minori;
  • non essere genitori di figli maggiorenni incapaci o con disabilità grave;
  • non essere genitori di figli maggiorenni economicamente non autosufficienti;
  • di non concordare patti di trasferimento patrimoniale;
  • uno dei due coniugi deve essere residente nel comune di Rovereto oppure coniugi non residenti ma sposati a Rovereto (cioè l'atto di matrimonio è iscritto presso il Comune di Rovereto);
  • per il divorzio devono essere passati sei mesi ininterrotti di separazione nel procedimento consensuale e dodici mesi nella separazione giudiziale.

Se non si è in possesso di questi requisiti è necessario rivolgersi al Tribunale di Rovereto oppure ad uno Studio legale di fiducia. 

L'Ufficio Relazioni con il Pubblico mette a disposizione un servizio di consulenza gratuita con un avvocato , tutte le informazioni nella sezione Avvocati in Comune.

Dopo un primo incontro, durante il quale l'Ufficio raccoglie tutta la documentazione necessaria, viene fissato un secondo incontro durante il quale viene redatto e sottoscritto l'accordo tra le parti del primo atto di separazione o divorzio. Dopo 30 giorni  viene fissato un ulteriore incontro durante il quale viene confermato o meno l'accordo. La conferma dell’accordo farà decorrere gli effetti della separazione o del divorzio dalla data della prima sottoscrizione. Nel caso in cui le parti non si presentino all’appuntamento per la conferma dell’accordo il primo documento sottoscritto non avrà alcun valore.

Regolamenti, linee guida, normative

Legge 1 dicembre 1970, n. 898 "Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio";

Legge n. 55 del 6 maggio 2015 "Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi";

Legge n. 162 del 10 novembre 2014 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile";

D.M. del 27 febbraio 2001, in G.U. n. 66 del 20 marzo 2001 "Tenuta dei registri dello stato civile nella fase antecedente all'entrata in funzione degli archivi informatici"

D.P.R. n. 396 del 3 novembre 2000 "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127" e circolari integrative.

Come fare

E' necessario prenotare un appuntamento presso l'Ufficio Stato Civile nei modi indicati nei contatti

Cosa si ottiene

Esito della richiesta

Tempi e scadenze

30 giorni

Giorni massimi di attesa, dalla richiesta

Costi

16.00 Euro

Diritto fisso di segreteria

Contatti

Telefono :
(+39) 0464 452 293/101

Cellulare - (reperibilità: fine settimana e festivi ESCLUSIVAMENTE per polizia mortuaria):
(+39) 348 6465704

E-mail:
statocivile@comune.rovereto.tn.it

Fax:
(+39) 0464 452125

PEC:
statocivile@pec.comune.rovereto.tn.it

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