Cos'è
La dichiarazione di nascita deve essere presentata da uno dei seguenti soggetti:
- bambino nato da genitori coniugati tra loro: la dichiarazione può essere resa indifferentemente da uno dei genitori.
- bambino nato da genitori non coniugati tra loro: la dichiarazione comporta anche il riconoscimento del figlio, deve quindi essere presentata congiuntamente dai due genitori se intendono entrambi riconoscere il neonato come proprio figlio, oppure solo dal genitore che intende riconoscerlo.
La dichiarazione di nascita può essere presentata in uno dei seguenti modi:
- presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di nascita: entro 10 giorni dalla nascita
- presso la Direzione sanitaria del centro di nascita (ospedale): entro 3 giorni dalla nascita. La direzione sanitaria invierà successivamente l'atto al comune dove è avvenuta la nascita, al comune di residenza dei genitori, o al comune di residenza indicato dai genitori quando questi abbiano residenza in comuni diversi;
- presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di residenza dei genitori: soltanto i genitori possono, entro 10 giorni, fare la dichiarazione di nascita all'Ufficio di Stato Civile del Comune di residenza. Se i genitori risiedono in comuni diversi, la dichiarazione può essere resa indifferentemente in uno dei due comuni. L'iscrizione anagrafica del figlio viene registrata presso il comune di residenza della madre.
Se i genitori sono stranieri, in caso di non conoscenza della lingua italiana, è necessaria l'assistenza di un interprete.
Indicazioni sul cognome del bambino
Il bambino assume il cognome paterno oppure entrambi i cognomi (padre e madre) purché vi sia accordo tra i genitori. (Sentenza Corte Costituzionale n. 286/2016).
La Corte Costituzionale con sentenza n. 131/2022 ha inoltre stabilito che il cognome del bambino "deve comporsi con i cognomi dei genitori", nell'ordine dagli stessi deciso, fatta salva la possibilità che, di comune accordo, i genitori attribuiscano soltanto il cognome di uno dei due. L'accordo è imprescindibile per poter attribuire al figlio il cognome di uno soltanto dei genitori. In mancanza di tale accordo, devono attribuirsi i cognomi di entrambi i genitori, nell'ordine dagli stessi deciso. Qualora non vi sia accordo sull'ordine di attribuzione dei cognomi si rende necessario l'intervento del giudice, che l'ordinamento giuridico già prevede per risolvere il disaccordo su scelte riguardanti i figli.
Ipotesi A: solo cognome materno
Ipotesi B: solo cognome paterno
Ipotesi C: cognome materno + cognome paterno
Ipotesi D: cognome paterno + cognome materno
Per il bambino nato da genitori entrambi stranieri si applica, per la determinazione del cognome e del nome del neonato, la legge nazionale del soggetto, ai sensi dell’art. 24 della L. 218/1995.
Indicazioni sul nome del bambino
NOME: il nome imposto al bambino deve
- corrispondere al sesso
- può essere composto da uno o più elementi onomastici, anche separati, non superiori a tre. In quest'ultimo caso, tutti gli elementi del nome dovranno essere riportati negli estratti e nei certificati rilasciati dall'Ufficiale di Stato Civile e dall'Ufficiale dell'Anagrafe.
Esempi:
- al bambino a cui viene dato il nome di Carlo Alberto dovrà essere sempre indicato con i due elementi onomastici Carlo e Alberto ed un domani firmarsi sempre Carlo Alberto e mai solo Carlo o solo Alberto.
- al bambino a cui vengono imposti due o più prenomi separati da virgola, negli estratti e nei certificati rilasciati dall'Ufficiale di Stato Civile e dall'Ufficiale dell'Anagrafe, dovrà essere riportato solo il primo dei nomi. Esempio: il bambino al quale viene dato il nome di Carlo, Alberto, dovrà essere sempre indicato con il solo primo nome Carlo ed un domani dovrà firmarsi solo Carlo.