Cos'è
In data 5 giugno 2016 è entrata in vigore la Legge 20 maggio 2016 n. 76 che istituisce le unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina le convivenze di fatto.
I passaggi per la richiesta di costituzione di una unione civile tra due persone maggiorenni dello stesso sesso consiste in una dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del Comune, alla presenza di due testimoni e prevede:
- un primo incontro con le parti dell’unione civile per la redazione del processo verbale di richiesta di costituzione di unione civile,
- un secondo incontro, di fronte all’ufficiale di stato civile, in cui le parti devono rendere la dichiarazione di voler costituire tra loro un’unione civile alla presenza di due testimoni.
Con la celebrazione si costituisce l'unione civile mediante dichiarazione resa davanti all'Ufficiale di Stato Civile da entrambe le parti contraenti alla presenza di due testimoni.
I diritti e doveri sono gli stessi del matrimonio, ad eccezione dell'obbligo alla fedeltà.
L'unione civile può essere sciolta per volontà di scioglimento manifestata anche disgiuntamente dalle parti davanti all'Ufficiale dello Stato Civile o morte di una delle parti.
La celebrazione deve avvenire entro 180 giorni dalla formalizzazione della richiesta. In caso contrario sia la richiesta sia le verifiche dell’Ufficiale di Stato Civile si considerano come non avvenute.
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Ulteriori dettagli
Costi e vincoli
L'unione civile non è possibile se:
- sussiste, per una delle parti, un precedente vincolo matrimoniale o di un'unione civile,
- vi è interdizione di una delle parti per infermità di mente
- sussiste un rapporto di parentela, affinità, adozione tra i due contraenti
- vi è una condanna definitiva di un contraente per omicidio consumato o tentato nei confronti del coniuge o dell'unito civilmente con l'altra parte.
Documenti
Regolamenti, linee guida, normative
Articolo 86 del codice civile
Legge 20 maggio 2016 n. 76
Circolare n.15/2016 Direzione Centrale Servizi Demografici
Decreti Legislativi nr. 5, 6, 7 del 19.01.2017
Ulteriori informazioni
Procedure collegate all'esito
Il regime patrimoniale dell’unione civile tra persone dello stesso sesso, in assenza di convenzione patrimoniale, è costituito dalla comunione dei beni.
L’eventuale scelta della separazione dei beni può essere inserita nell’atto di costituzione dell’unione civile davanti all’Ufficiale di Stato Civile oppure essere formata successivamente come già avviene per il matrimonio.
Mediante dichiarazione all’Ufficiale di Stato Civile, le parti possono assumere un cognome comune scegliendolo tra i loro cognomi. La parte può anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione all'ufficiale di stato civile. Tale scelta non comporta la modifica del cognome né anagraficamente né negli atti di Stato Civile: non si tratta di un cambio di generalità.
L’atto viene registrato negli archivi dello Stato Civile ed è certificabile.
Ultima modifica:
Venerdì, 24 Marzo 2023