A chi è rivolto
Cittadini maggiorenni
Chi può fare domanda
I requisiti sono:
- maggiore età
- entrambi i contraenti devono essere dello stesso sesso
L'unione riguarda solo coppie dello stesso genere alle quali la legge riconosce uno status giuridico analogo a quello conferito dal matrimonio
Cittadini maggiorenni
I requisiti sono:
In data 5 giugno 2016 è entrata in vigore la Legge 20 maggio 2016 n. 76 che istituisce le unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina le convivenze di fatto.
I passaggi per la richiesta di costituzione di una unione civile tra due persone maggiorenni dello stesso sesso consiste in una dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del Comune, alla presenza di due testimoni e prevede:
Con la celebrazione si costituisce l'unione civile mediante dichiarazione resa davanti all'Ufficiale di Stato Civile da entrambe le parti contraenti alla presenza di due testimoni.
I diritti e doveri sono gli stessi del matrimonio, ad eccezione dell'obbligo alla fedeltà.
L'unione civile può essere sciolta per volontà di scioglimento manifestata anche disgiuntamente dalle parti davanti all'Ufficiale dello Stato Civile o morte di una delle parti.
La celebrazione deve avvenire entro 180 giorni dalla formalizzazione della richiesta. In caso contrario sia la richiesta sia le verifiche dell’Ufficiale di Stato Civile si considerano come non avvenute.
Articolo 86 del codice civile
Legge 20 maggio 2016 n. 76
Circolare n.15/2016 Direzione Centrale Servizi Demografici
Decreti Legislativi nr. 5, 6, 7 del 19.01.2017
E' necessario prenotare un appuntamento nei modi indicati nei contatti
Modulistica compilata
Il regime patrimoniale dell’unione civile tra persone dello stesso sesso, in assenza di convenzione patrimoniale, è costituito dalla comunione dei beni. L’eventuale scelta della separazione dei beni può essere inserita nell’atto di costituzione dell’unione civile davanti all’Ufficiale di Stato Civile oppure essere formata successivamente come già avviene per il matrimonio. Mediante dichiarazione all’Ufficiale di Stato Civile, le parti possono assumere un cognome comune scegliendolo tra i loro cognomi. La parte può anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione all'ufficiale di stato civile. Tale scelta non comporta la modifica del cognome né anagraficamente né negli atti di Stato Civile: non si tratta di un cambio di generalità.
L’atto viene registrato negli archivi dello Stato Civile ed è certificabile.
L'unione civile non è possibile se: