Cos'è
L’articolo 17 del decreto legislativo 117/2017 (Codice del terzo settore) al comma 1 prevede che “gli enti del terzo settore (Ets) possono avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività e sono tenuti a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale”.
Gli Ets hanno anche l’obbligo di assicurare tutti i volontari di cui si avvalgono (articolo 18 Codice del terzo settore).
A chi si rivolge
Enti del terzo settore, iscritti ne registro unico nazionale del terzo settore (Runts), aventi sede nel Comune di Rovereto.
Chi può fare domanda
Rientrano nella definizione di enti del terzo settore fornita dall’articolo 4 del Codice del terzo settore
- organizzazioni di volontariato
- associazioni di promozione sociale
- enti filantropici
- imprese sociali, incluse le cooperative sociali
- reti associative
- società di mutuo soccorso
- associazioni, riconosciute o non riconosciute
- fondazioni
- altri enti di carattere privato diversi dalle società
costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del terzo settore.
Copertura geografica
Rovereto
Accedere al servizio
Il/la legale rappresentante - o un/una suo/a delegato/a – dell’ente del terzo settore con sede legale a Rovereto, iscritto nel Registro unico nazionale del terzo settore (Runts) o in fase di trasmigrazione dall’Albo provinciale delle organizzazioni di volontariato o dal Registro provinciale delle associazioni di promozione sociale al Runts, deve consegnare:
- la richiesta di vidimazione del registro, secondo il modulo sotto riportato, sottoscritta dal/dalla legale rappresentante dell’ente comprensiva dell’eventuale delega per la consegna e/o il ritiro del registro
- il registro dei volontari non occasionali con le pagine numerate (senza l’indicazione dei nominativi dei volontari)
- la copia dell’atto costitutivo o dello Statuto dell’Ets, se non già depositato presso il Comune,
- la copia di un documento di identità in corso di validità del/della legale rappresentante e/o della persona delegata.
E' consigliato prendere un appuntamento tel. 0464452224 per la consegna della richiesta.
Dove recarsi
Segreteria generale
Orari al pubblico:
- Lun
- 9.00, 12.00
- Mar
- 9.00, 12.00
- Mer
- 9.00, 12.00
- Gio
- 9.00, 12.00
- Ven
- 9.00, 12.00
Valido dal
01/09/2022
Ulteriori dettagli
Cosa serve
Documentazione da presentare
Per la vidimazione è necessario che:
- ogni pagina del registro per il quale è richiesta la vidimazione, deve essere preventivamente numerata a cura del richiedente
- nei registri rilegati, devono essere riportati sulla copertina la denominazione dell’ente, il codice fiscale e il tipo di registro (registro dei volontari)
- nei registri a fogli mobili, devono essere riportati su tutte le pagine la denominazione dell’ente, il codice fiscale e il tipo di registro (registro dei volontari) e deve essere annullato il retro dei fogli nel caso non venga utilizzato.
Per ciascun volontario l’Ets deve indicare (articolo 3, comma 4 decreto ministeriale 6 ottobre 2021):
- il codice fiscale o, in alternativa, le generalità, il luogo e la data di nascita
- la residenza o, in alternativa, il domicilio ove non coincidente
- la data di inizio e quella di cessazione dell'attività di volontariato presso l'organizzazione, che corrisponde alla data di iscrizione e cancellazione nel registro.
Modulistica
Costi e vincoli
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Per gli Ets la vidimazione del registro è esente dall’imposta di bollo ai sensi dell’articolo 82, comma 5 del decreto legislativo 117/2017 e dell’articolo 27bis della tabella di cui all’allegato B) del decreto del Presidente della Repubblica 642/1972.
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GRATUITO
La nota di chiarimento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 12675 del 14 settembre 2022, ha confermato che la vidimazione può essere effettuata anche dal/dalla segretario/a comunale in qualità di pubblico ufficiale, non espressamente citato nell’attuale formulazione del decreto ministeriale 6 ottobre 2021.
Casi particolari
Ai sensi del decreto ministeriale 6 ottobre 2021, gli ets che si avvalgono anche di volontari occasionali possono istituire un'apposita sezione separata del registro, ove iscriverli (art. 3, comma 1). In tale sezione devono essere indicati gli stessi dati riportati per i volontari non occasionali (art. 3, comma 4) che vanno conservati e messi a disposizione dell'impresa assicuratrice secondo le modalità concordate con la stessa (art. 3, comma 6). Questa sezione del registro non necessita di vidimazione.