A chi è rivolto
- proprietari di immobili
- titolari di diritti reali quali usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, nonché il locatari finanziari (leasing)
È un'imposta locale diretta, di natura immobiliare, in vigore nei Comuni trentini dal 1 gennaio 2015
La Provincia autonoma di Trento ha istituito con Legge Provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, l'Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.), che dal 2015 sostituisce integralmente l'Imposta municipale propria (IMU) e la Tassa per i servizi indivisibili (TASI).
L'imposta va pagata da:
L'imposta non va pagata per l'immobile (abitazione e un massimo di due pertinenze) nel quale il possessore dimora abitualmente, cioè dove ha stabilito la residenza anagrafica, ad eccezione delle categorie di immobili pari ad A1, A8, A9.
Per pertinenze si intendono:
Sono assimilati ad abitazione principale anche:
Aliquota ridotta per comodati d'uso gratuiti
Può essere considerata ad aliquota ridotta una sola unità immobiliare abitativa e relative pertinenze, non appartenente alla categoria A/1, A/8 ed A/9, concessa in comodato gratuito dal soggetto passivo ai parenti ed affini entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale. Condizione per godere dell'agevolazione tributaria è che il contratto di comodato sia redatto in forma scritta e registrato presso l'Agenzia delle Entrate.
L'aliquota ridotta è pari al 0,350 %.
PRECISAZIONE relativa alla deliberazione di consiglio n. 46 del 26/11/2025:
Si informa che l'aliquota 2026 indicata nella deliberazione consiliare n. 46 del 26/11/2025 descritta come segue:
| FABBRICATI CONCESSI IN COMODATO GRATUITO A SOGGETTI ISCRITTI ALL’ALBO DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO O AL REGISTRO DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE | 0,000 |
non è al momento applicabile in quanto l'art. 14, comma 6 bis, lettera b-quater, della L.P. 14/2014 (norma IMIS) che la prevedeva non è stato prorogato anche per l'anno 2026.Dal momento che la normativa provinciale è in evoluzione per il recepimento delle nuove norme dettate dal D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore) si forniranno eventuali nuovi aggiornamenti in merito.
NOVITÁ introdotta dal nuovo Regolamento IM.I.S. - ALIQUOTA AGEVOLATA LOCAZIONI A CANONE CONCORDATO
A partire dall’anno 2025 è prevista l’applicazione di una aliquota del 3,5 per mille (anziché 8,95 per mille) per i fabbricati abitativi posseduti dai locatori (proprietari) dati in locazione ai sensi dell’art. 2, comma 3, (canoni concordati) e art. 5, commi 1, 2 e 3 (locazioni transitorie a lavoratori temporanei e studenti universitari), della L.431/1998 alle seguenti condizioni:
L'imposta si paga con modello F24 presso ogni sportello bancario, presso gli uffici postali, tramite home banking.
Il modello F24, per il pagamento dell'acconto e del saldo, unitamente ad una lettera accompagnatoria e alla scheda contribuente, viene recapitato a casa indicativamente nel mese di maggio.
In alternativa il cittadino può:
L’importo totale da versare deve essere arrotondato all’euro, senza centesimi; l’arrotondamento va effettuato per difetto, se la frazione è inferiore a 50 centesimi, o per eccesso se è uguale o superiore a detto importo.
Non sono dovuti versamenti IMIS per un importo annuale riferito a ciascun soggetto passivo inferiore o uguale a 15,00 euro. Il versamento complessivo dell'importo dovuto deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo
Nella compilazione del modello vanno indicati Codice Ente H612 – Anno di riferimento (specificare quale).
I codici tributo da utilizzare sono i seguenti:
Potrebbe servire per la gestione della pratica:
Si informa che l'aliquota 2026 indicata nella deliberazione consiliare n. 46 del 26/11/2025 descritta come segue:
| FABBRICATI CONCESSI IN COMODATO GRATUITO A SOGGETTI ISCRITTI ALL’ALBO DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO O AL REGISTRO DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE | 0,000 |
non è al momento applicabile in quanto l'art. 14, comma 6 bis, lettera b-quater, della L.P. 14/2014 (norma IMIS) che la prevedeva non è stato prorogato anche per l'anno 2026.Dal momento che la normativa provinciale è in evoluzione per il recepimento delle nuove norme dettate dal D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore) si forniranno eventuali nuovi aggiornamenti in merito.
Le due riduzioni non sono cumulabili.