Imposta sulla casa IM.I.S. - Imposta Immobiliare semplice

  • Servizio attivo

È un'imposta locale diretta, di natura immobiliare, in vigore nei Comuni trentini dal 1 gennaio 2015

A chi è rivolto

  • proprietari di immobili
  • titolari di diritti reali quali usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, nonché il locatari finanziari (leasing)
Rovereto

Descrizione

La Provincia autonoma di Trento ha istituito con Legge Provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, l'Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.), che dal 2015 sostituisce integralmente l'Imposta municipale propria (IMU) e la Tassa per i servizi indivisibili (TASI).

L'imposta va pagata da:

  • proprietario degli immobili,
  • titolare dei diritti reali quali usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, nonché il locatario finanziario (leasing).

L'imposta non va pagata per l'immobile (abitazione e un massimo di due pertinenze) nel quale il possessore dimora abitualmente, cioè dove ha stabilito la residenza anagrafica, ad eccezione delle categorie di immobili pari ad A1, A8, A9.

Per pertinenze si intendono:

  • gli immobili a servizio dell'abitazione principale, classificati nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di due unità, anche appartenenti alla medesima categoria catastale (garage, cantina, ecc).

Sono assimilati ad abitazione principale anche:

  • il fabbricato posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle forze armate (ordinamento militare, polizia,...) per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
  • casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  • fabbricato abitativo assegnato al genitore cui un provvedimento giudiziale ha riconosciuto l’affidamento dei figli, nel quale tale genitore fissi la dimora abituale e la residenza anagrafica;
  • unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

Aliquota ridotta per comodati d'uso gratuiti

Può essere considerata ad aliquota ridotta una sola unità immobiliare abitativa e relative pertinenze, non appartenente alla categoria A/1, A/8 ed A/9, concessa in comodato gratuito dal soggetto passivo ai parenti ed affini entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale. Condizione per godere dell'agevolazione tributaria è che il contratto di comodato sia redatto in forma scritta e registrato presso l'Agenzia delle Entrate.
L'aliquota ridotta è pari al 0,350 %.

PRECISAZIONE relativa alla deliberazione di consiglio n. 46 del 26/11/2025:

Si informa che l'aliquota 2026 indicata nella deliberazione consiliare n. 46 del 26/11/2025 descritta come segue:

FABBRICATI CONCESSI IN COMODATO GRATUITO A SOGGETTI ISCRITTI ALL’ALBO DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO O AL REGISTRO DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE 0,000

non è al momento applicabile in quanto l'art. 14, comma 6 bis, lettera b-quater, della L.P. 14/2014 (norma IMIS) che la prevedeva non è stato prorogato anche per l'anno 2026.Dal momento che la normativa provinciale è in evoluzione per il recepimento delle nuove norme dettate dal D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore) si forniranno eventuali nuovi aggiornamenti in merito.

NOVITÁ introdotta dal nuovo Regolamento IM.I.S. - ALIQUOTA AGEVOLATA LOCAZIONI A CANONE CONCORDATO

A partire dall’anno 2025 è prevista l’applicazione di una aliquota del 3,5 per mille (anziché 8,95 per mille) per i fabbricati abitativi posseduti dai locatori (proprietari) dati in locazione ai sensi dell’art. 2, comma 3, (canoni concordati) e art. 5, commi 1, 2 e 3 (locazioni transitorie a lavoratori temporanei e studenti universitari), della L.431/1998 alle seguenti condizioni:

  • il contratto sia un nuovo contratto stipulato e registrato successivamente al 1° gennaio 2025, non verranno agevolati rinnovi di contratti precedentemente già stipulati e registrati;
  • sia acquisita, dal richiedente l’agevolazione tariffaria, l’attestazione di cui agli artt. 1, comma 8, 2, comma 8 e 3, comma 5, del D.M. 16/01/2017, che certifichi la rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto all’accordo territoriale, rilasciata da almeno una organizzazione sindacale o Associazione di conduttori e della proprietà edilizia firmataria dell’Accordo territoriale stesso;
  • sia presentata al Comune la comunicazione di richiesta dell’agevolazione (modello predisposto in questa pagina) entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo alla stipula e registrazione del contratto agevolato, corredata dei documenti obbligatori indicati nel modello;
  • le comunicazioni di richiesta dell’agevolazione pervenute dopo il 30 giugno dell’anno successivo alla stipula e registrazione verranno tenute valide SOLO per l’anno di presentazione e non per il precedente;
  • l’agevolazione decorre dalla data di stipula e fino alla prima scadenza contrattuale prevista, gli eventuali rinnovi successivi devono essere nuovamente comunicati dai proprietari.

Come fare

L'imposta si paga con modello F24 presso ogni sportello bancario, presso gli uffici postali, tramite home banking.

Il modello F24, per il pagamento dell'acconto e del saldo, unitamente ad una lettera accompagnatoria e alla scheda contribuente, viene recapitato a casa indicativamente nel mese di maggio.

In alternativa il cittadino può:

  • scaricare questi documenti accedendo alla stanza del cittadino, tramite spid, cie o tessera sanitaria (cps) al link in alto a destra sezione 'i miei documenti';
  • fare richiesta attraverso il modulo 'richiesta invio documenti tramite e-mail - ufficio tributi', per l'invio sul proprio indirizzo di posta elettronica.

L’importo totale da versare deve essere arrotondato all’euro, senza centesimi; l’arrotondamento va effettuato per difetto, se la frazione è inferiore a 50 centesimi, o per eccesso se è uguale o superiore a detto importo.

Non sono dovuti versamenti IMIS per un importo annuale riferito a ciascun soggetto passivo inferiore o uguale a 15,00 euro. Il versamento complessivo dell'importo dovuto deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo

Nella compilazione del modello vanno indicati Codice Ente H612 – Anno di riferimento (specificare quale).

I codici tributo da utilizzare sono i seguenti:

  • 3990 - abitazione principale, fattispecie assimilate e pertinenze;
  • 3991 - altri fabbricati abitativi;
  • 3992 - altri fabbricati;
  • 3993 - aree edificabili;
  • 3994 - sanzioni di accertamento;
  • 3995 - interessi di accertamento;
  • 3996 - sanzioni e interessi di ravvedimento.

Cosa serve

Potrebbe servire per la gestione della pratica:

  • Documento di identità
  • Codice fiscale
  • Visura catastale
  • Atto di rogito
  • Contratto di comodato gratuito

IMIS - pertinenza dell'abitazione principale

Modulo per comunicazione di fabbricati adibiti a pertinenza dell'abitazione principale - IMI05

IMIS - rettifica valore aree edificabili

Modulo per la comunicazione nuovo valore venale in comune commercio di area fabbricabile - IMI18

IMIS - pertinenza dell'abitazione principale

Modulo per comunicazione di fabbricati adibiti a pertinenza dell'abitazione principale - IMI05

IMIS - rinuncia quota rimborso eredi

Modulo per la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativo alla rinuncia quota rimborso - eredi - IMI21

IMIS - annullamento avviso di accertamento o liquidazione

Modulo per la domanda di annullamento di avviso di accertamento imis o liquidazione - IMI13

IMIS - rimborso con trasferimento ad altro comune

Modulo per la domanda di rimborso con trasferimento ad altro Comune - IMI09

IMIS - inagibilità e inabitabilità di fabbricati

Modulo di dichiarazione di inagibilità e inabitabilità di fabbricati (dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà) - IMI04

IMIS - fabbricati abitativi locati a canone concordato

Modulo per la comunicazione fabbricati abitativi locati a canone concordato - IMI35

IMIS - Richiesta autorizzazione al versamento rateale

Modulo per la richiesta autorizzazione al versamento rateale dell'imposta accertata IMI25

IMIS - determinazione valore venale aree fabbricabili

Modulo istanza per la determinazione del valore venale in comune commercio di area edificabile - IMI11

Cosa si ottiene

Regolarità dei versamenti della tariffa

Regolamenti, linee guida, normative

Provvedimenti anno 2025

Si informa che l'aliquota 2026 indicata nella deliberazione consiliare n. 46 del 26/11/2025 descritta come segue:

FABBRICATI CONCESSI IN COMODATO GRATUITO A SOGGETTI ISCRITTI ALL’ALBO DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO O AL REGISTRO DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE 0,000

non è al momento applicabile in quanto l'art. 14, comma 6 bis, lettera b-quater, della L.P. 14/2014 (norma IMIS) che la prevedeva non è stato prorogato anche per l'anno 2026.Dal momento che la normativa provinciale è in evoluzione per il recepimento delle nuove norme dettate dal D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore) si forniranno eventuali nuovi aggiornamenti in merito.

Provvedimenti anno 2024

Provvedimenti anno 2023

Provvedimenti anno 2022

Tempi e scadenze

30 giorni

Giorni massimi di attesa, dalla richiesta

Accedi al servizio

Sede Area Programmazione, finanze e progetti europei

Piazza Podestà, 13 - 38068 Rovereto (TN)

Sede dell'Area Programmazione, finanze e progetti europei situata presso Palazzo Baroni Marisa e Palazzo Sbardellati

Casi particolari

  • FABBRICATI DI INTERESSE STORICO-ARTISTICO: il vincolo di tutela deve essere riconosciuto ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 22.01.2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio). Il valore imponibile su cui calcolare l'imposta è ridotto al 50 %.
  • FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI O INABITABILI E DI FATTO NON UTILIZZATI: l'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. Il alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva. Il valore imponibile su cui calcolare l'imposta è ridotto al 50 %.

Le due riduzioni non sono cumulabili.

Ulteriori informazioni

Guida IM.I.S 2025

L’Amministrazione Comunale offre ai cittadini per il 2025 la nuova edizione della guida “Imposta Immobiliare più Semplice”, al fine di fornire uno strumento semplice e chiaro per conoscere gli adempimenti in materia di imposta Immobiliare Semplice.

Regolamento IM.I.S. Imposta Immobiliare Semplice

Il presente Regolamento disciplina l’applicazione dell’imposta immobiliare semplice (IM.I.S.) quale tributo proprio del Comune. Introduzione nuove agevolazioni e aliquote COVID-19

Informativa privacy - tributi (IMIS)

Informativa resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679 - gestione imposta immobiliare semplice (IM.I.S.)

Regolamento per l'applicazione tributi comunali

regolamento per l'applicazione ai tributi comunali dell'accertamento con adesione

Statuto dei diritti del contribuente (Regolamento di applicazione)

Regolamento comunale per l'applicazione dello Statuto dei diritti del contribuente. Lo statuto detta i principi fondamentali per stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente.

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Contatti

Telefono:
(+39) 0464 452308

Fax:
(+39) 0464 452371

E-mail:
tributi@comune.rovereto.tn.it

PEC:
finanziaria@pec.comune.rovereto.tn.it

L'orario è riferito all'accesso telefonico, per recarsi presso l'ufficio è necessario concordare preventivamente un appuntamento.

Lun
09:00 - 12:00
Mar
09:00 - 12:00
Mer
09:00 - 12:00
Gio
09:00 - 12:00
Ven
09:00 - 12:00
Valido dal 23/12/2022

Ufficio Entrate e tributi

L'ufficio si occupa della gestione e riscossione di tributi comunali

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