Nel territorio della provincia di Trento:
- possono essere raccolti funghi spontanei sia commestibili che non commestibili, nella quantità massima di 3 kilogrammi al giorno per persona;
- tale limite di peso non si applica se il singolo esemplare supera da solo il limite,
- i minori di anni dieci possono effettuare la raccolta se accompagnati da un familiare.
Si raccomanda di non raccogliere specie non conosciute, in caso di dubbio rivolgersi alle associazioni locali esperte nel settore.
La denuncia della raccolta può avere durata diversa (da 1 a 180 giorni) e va presentata al Comune dove si intende svolgere la ricerca dei funghi. In alcuni casi più Comuni limitrofi si sono accordati istituendo un ambito territoriale omogeneo entro il quale vale l'autorizzazione alla raccolta: in tal caso la denuncia può essere presentata a uno qualsiasi di tali Comuni.
Il divieto di raccolta può essere stabilito dal proprietario del terreno, che è tenuto a posizionare delle specifiche tabelle.
La quantità non potrà superare i 3 chilogrammi al giorno per persona, a meno che si sia in possesso di speciali autorizzazioni (per motivi di ricerca e studio o quando la raccolta costituisce fonte di lavoro e di sussistenza).
I raccoglitori sono tenuti a pulire sommariamente i funghi sul posto di raccolta e a trasportarli solo in contenitori forati e rigidi; è vietato danneggiare o distruggere i funghi e usare nella raccolta rastrelli, uncini ed altri mezzi che possono danneggiare il terreno.