Descrizione
Il Comune tiene il registro dei diritti edificatori e dei crediti edilizi previsto dall'art. 55 della L.P. 1/2008, istituito con deliberazione della Giunta Comunale n. 139 di data 14 luglio 2015.
Il Piano Regolatore può riconoscere, attraverso la compensazione urbanistica, diritti edificatori nella forma di credito edilizio, da utilizzare nelle aree destinate all'insediamento, per promuovere interventi su aree ed edifici oggetto di vincolo preordinato all'espropriazione o nel caso di interventi di riqualificazione urbanistica e ambientale o di delocalizzazione.
Il credito edilizio è dunque quella possibilità edificatoria, determinata dallo strumento urbanistico generale, che deve comunque rapportarsi alle fattispecie di cui alla sopra menzionata prescrizione normativa.
Il comma 7 dell'art. 53 della L.P. 1/2008 prevede l'obbligo in capo all'amministrazione comunale dell'istituzione, tenuta e aggiornamento del registro dei crediti edilizi da tenersi sia in formato digitale che cartaceo.
A seguito dell'entrata in vigore della L.P. 15/2015, il nuovo riferimento normativo è l'art. 27 della stessa.
Precisazioni metodologiche e operative relative ai crediti edilizi sono disciplinate anche dall'omonimo art. 123 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano regolatore Generale.