Descrizione
Dal 3 agosto 2026 il Regolamento UE 2025/1208 fa cessare la validità delle carte d'identità cartacee, indipendentemente dalla loro scadenza naturale, per favorire il passaggio alla CIE (carta d'identità elettronica).
Art. 11 - comma 1 – Nei rapporti contrattuali già in essere se una carta d'identità cartacea è stata usata per identificarsi al momento della stipula di un contratto (pubblico o privato) entro il 3 agosto 2026, quel documento resta valido ai fini di quel rapporto contrattuale fino alla sua scadenza naturale. Quindi non serve sostituirlo per continuare a usare servizi già attivati (es. SPID, home banking, PEC) legati a quel documento.
Dal 3 agosto in poi, però, la carta cartacea non potrà più essere usata per attivare nuove identità digitali o stipulare nuovi contratti.
Art. 11 - comma 2 – Fino al 31 gennaio 2027, in attesa del rilascio della CIE, la carta cartacea non ancora scaduta può ancora essere usata per identificarsi in situazioni specifiche legate a diritti costituzionali o servizi essenziali: prestazioni sanitarie/previdenziali/assicurative, ritiro corrispondenza, notifiche giudiziarie, esenzioni ticket ASL, operazioni bancarie/postali (inclusa pensione), rapporti con la PA (anche consolati esteri), ecc. Questo vale solo sul territorio nazionale (e presso rappresentanze diplomatico-consolari), non per l'espatrio oltre il 3 agosto.
In sostanza, la circolare chiarisce che la perdita di validità della carta cartacea non travolge automaticamente i rapporti contrattuali già esistenti, e concede una finestra transitoria (fino a fine gennaio 2027) per l'uso della carta cartacea ai fini identificativi in casi essenziali, in attesa che tutti i cittadini ottengano la CIE.
È invece confermata la scadenza del 3 agosto 2026 per l’utilizzo della carta d’identità cartacea ai fini dell’espatrio. Oltre quella data, dunque, la stessa non sarà più valida per l’espatrio nei Paesi dell’Unione Europea o con i quali vigono particolari accordi internazionali.
Articolo 11 - commi 3 e 4. E’ previsto inoltre che, fino al 31 dicembre 2027, nei casi di urgenza, il Sindaco, nelle more del rilascio della carta di identità elettronica, può rilasciare a vista un documento d’identità provvisorio di validità (non ancora definito), che:
- avrà una validità non superiore a sei mesi;
- non sarà rinnovabile;
- dovrà essere conforme al modello che sarà adottato con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione;
- dovrà essere restituito al Comune all’atto del ritiro della carta di identità elettronica.
Tale documento sarà valido anche ai fini dell’espatrio, ma alcuni Stati potrebbero non riconoscerlo.