Richiesta di accesso agli atti

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Diritto di accesso ai documenti, ai dati e alle informazioni delle pubbliche amministrazioni

Il diritto di accesso è un diritto riconosciuto ai cittadini per favorire il controllo sull'operato della pubblica amministrazione

A chi è rivolto

Tutti i cittadini hanno diritto di avere informazioni, leggere ed ottenere copie di documenti amministrativi posseduti dalla pubblica amministrazione. Inoltre, tramite l'accesso civico, possono richiedere la pubblicazione di documenti non pubblicati (accesso civico semplice) oppure documenti per il controllo delle funzioni istituzionali e dell'utilizzo delle risorse pubbliche (accesso civico generalizzato).

Rovereto

Chi può fare domanda

Per l'accesso ai documenti amministrativi (accesso documentale): la domanda di accesso ai documenti amministrativi può essere presentata da tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, titolari di un interesse:

  • diretto: ossia personale, che deve cioè appartenere alla sfera del richiedente e non ad altri soggetti
  • concreto: è necessario un collegamento tra il richiedente ed un bene della vita coinvolto dall'atto o dal documento
  • attuale: in riferimento alla richiesta di accesso ai documenti
  • corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l'accesso.

Deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici.

La richiesta di accesso agli atti deve essere sempre motivata e deve indicare:

  • gli estremi del richiedente e, se necessario, i suoi poteri rappresentativi,
  • gli atti, i documenti o i dati ai quali si riferisce.

Per l'accesso civico semplice e accesso civico generalizzato: può fare domanda chiunque, in modo gratuito, e la richiesta non deve essere motivata e va presentata al responsabile della trasparenza, dott. Valerio Bazzanella, che si pronuncia sullo stesso.

I cittadini possono esercitare il diritto di accesso civico previsto dall'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 quando nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale non è stato pubblicato un atto, un documento o altra informazione di cui sia prevista la pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente.

Descrizione

Sono previsti diversi diritti di accesso, con modalità e requisiti differenti a seconda del tipo di informazioni ricercate e dei motivi della richiesta:

  • Accesso ai documenti amministrativi (accesso agli atti): è il diritto di chiedere la visione o la copia di documenti amministrativi da parte di chiunque abbia un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l'accesso. Per documento amministrativo si intende ogni rappresentazione in qualsiasi formato e su qualsiasi supporto del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale.

    La richiesta di rilascio di copie del rapporto di intervento da parte degli operatori addetti al controllo in materiale ambientale e/o edilizia rientra nella categoria di accesso agli atti.

    É possibile consultare o richiedere la copia di documenti amministrativi:

    • che il Comune ha creato o comunque custodisce
    • legati all’interesse diretto, concreto e attuale di un soggetto per tutelare una situazione giuridicamente rilevante.

  • Accesso civico semplice: è il diritto di chiunque di sollecitare la pubblica amministrazione alla pubblicazione, nei casi in cui sia stata omessa, di documenti, informazioni o dati (ai sensi dell'articolo 5, comma 1, D.Lgs. n. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016);
  • Accesso civico generalizzato: è il diritto di chiunque di accedere ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione (ai sensi dell'articolo 5, comma 2, D.Lgs. n. 97/2016).

Come fare

Accedere on line al canale digitale oppure compilare il modulo, allegando un documento di identità, e consegnarlo nelle forme previste per legge (di persona, via e-mail o pec)

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Richiesta di accesso al fascicolo incidenti stradali

è possibile chiedere il rilascio del fascicolo relativo ad un incidente stradale, con o senza feriti, rilevato dagli addetti al soccorso pubblico

Cosa serve

Per utilizzare il servizio on line occorre avere SPID o CIE:

Modulistica compilata

Cosa si ottiene

Copia o visione del documento

L'ottenimento della copia o la presa visione del documento possono essere impediti da soggetti controinteressati.

Accesso documentale

La richiesta di accesso agli atti deve essere sempre motivata e deve indicare:

  • gli estremi del richiedente e, se necessario, i suoi poteri rappresentativi,
  • gli atti, i documenti o i dati ai quali si riferisce.

Se la richiesta è irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento di accesso lo segnala immediatamente al richiedente, che è tenuto a perfezionarla entro il termine assegnato dall'Amministrazione.

In caso di mancata regolarizzazione o integrazione entro il termine, l’Amministrazione, previa diffida ed assegnazione di un nuovo termine non superiore a trenta giorni, definisce il procedimento sulla base della documentazione agli atti.

Accesso civico semplice

Nel termine di trenta giorni l'amministrazione procede alla pubblicazione del dato richiesto e, contestualmente, comunica al richiedente l'avvenuta pubblicazione.

In caso di ritardo o mancata risposta da parte del Responsabile della Trasparenza, il richiedente, può rivolgersi al dirigente di riferimento che in quanto titolare del potere sostitutivo provvederà affinché le strutture competenti rispondano.

Accesso civico generalizzato

  • Riesame della richiesta

Nel caso di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine di trenta giorni (salvi i casi di prolungamento del termine per la tutela dei controinteressati), il richiedente può presentare domanda di riesame (vedi modulo allegato) al Responsabile della Trasparenza, dott. Valerio Bazzanella. Il Responsabile della Trasparenza decide con provvedimento motivato entro il termine di 20 giorni.

  • Rimedi

Contro la decisione dell'amministrazione competente o, in caso di richiesta di riesame, contro la decisione del Responsabile della Trasparenza è ammesso ricorso al TRGA ai sensi dell'art. 116 del Codice del Processo Amministrativo.

É inoltre possibile presentare ricorso al difensore civico competente per ambito territoriale (ai sensi dell'art. 4, comma 4 della legge provinciale n. 4 del 2014 e dell'art. 5, comma 8, del d.lgs 33/2013)

  • Avvertenza

É opportuno evidenziare che l'accesso civico generalizzato non sostituisce il diritto di accesso di cui all'articolo 32 della legge provinciale sull'attività amministrativa n. 23 del 30 novembre 1992.

Tempi e scadenze

30 giorni

Giorni massimi di attesa, dalla richiesta

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Oppure, prenota un appuntamento presso l'ufficio competente.

Sede Area Segreteria generale

Piazza del Podestà, 11 - 38068 Rovereto (TN)

Sede dell'Area Segreteria generale situata presso Palazzo Pretorio

In generale non può essere richiesto l’accesso a informazioni che non siano già organizzate in documenti materialmente esistenti in qualsiasi forma.

Riguardo le tipologie di documento, è escluso il diritto d’accesso:

  • per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi della legge 24 ottobre 1977, n. 801, e successive modificazioni, e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge
  • nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano
  • nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione
  • nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi.

Deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici.

Casi particolari

Diritto di accesso agli atti all'Ufficio Affari Demografici

La modalità ordinaria di accesso a dati ed a documenti dell'Ufficio Affari Demografici, è da ritenersi quella "documentale", per cui in caso di domanda di accesso ai documenti amministrativi il richiedente deve:

  •  specificare il nesso che lega il documento richiesto alla propria posizione soggettiva, ritenuta meritevole di tutela;
  • indicare i presupposti di fatto idonei a rendere percettibile l'interesse specifico, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento.

Il d.Lgs.33/2013, all'art.5-bis, prevede l'esclusione dall'accesso generalizzato di dati e documenti il cui accesso è subordinato dalla "disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti", come nel caso della disciplina sulle informazioni contenute nell'anagrafe della popolazione. Inoltre, sempre lo stesso articolo, prevede che l'accesso generalizzato debba essere rifiutato laddove possa recare un pregiudizio concreto alla "protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia".

Pertanto richieste di accesso generalizzato ai dati gestiti e trattati da questo Ufficio, essendo per la maggior parte relativi a dati personali, saranno oggetto di attenta analisi, al fine della valutazione se la conoscenza da parte di chiunque del dato personale richiesto, possa arrecare un pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali.

I dati relativi alla salute e all'appartenenza razziale o religiosa (contenuti in atti anagrafici non più correnti ma che hanno un valore storico), sono esclusi da ogni tipo di certificazione o consultazione, ad eccezione di richiesta da parte dell'autorità giudiziaria.

Diritti di accesso da parte dei consiglieri comunali

I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, dalle sue aziende, istituzioni ed enti dipendenti, tutte le informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del mandato elettivo.

I Consiglieri comunali hanno diritto di accesso e di consultazione di tutti gli atti dell’amministrazione comunale, esclusi quelli riservati per legge o regolamento, in conformità all’art. 13 del Testo Unico delle Leggi Regionali sull’Ordinamento dei Comuni.

I Consiglieri Comunali sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge, come da comunicazione dell’Amministrazione.

Diritto di accesso ai fascicoli degli incidenti stradali

Al fine di ricostruire l'esatta dinamica di un incidente stradale, è possibile chiedere il rilascio del fascicolo che gli addetti al pronto intervento hanno redatto il giorno dell'incidente.

Il rilascio delle informazioni relative a:

  • modalità dell'incidente,
  • residenza e domicilio delle parti coinvolte,
  • copertura assicurativa dei veicoli,
  • dati di individuazione dei veicoli,

sono gratuite (art. 11 comma 4 del Codice della strada). Per la richiesta è utile fare riferimento alla pagina del sito dedicata.

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