La richiesta, da presentare al Prefetto, che può essere presentata solo da cittadini italiani o residenti all'estero e iscritti all'Anagrafe A.I.R.E., deve rivestire carattere eccezionale ed è ammessa solo in presenza di situazioni oggettivamente rilevanti, supportante da adeguata documentazione e da significative motivazioni.
Qualora la richiesta venga accolta il richiedente è autorizzato, con Decreto, a chiedere la pubblicazione all'Albo pretorio del Comune di residenza e di nascita (se diversi) di un sunto contenente la domanda di cambio nome/cognome.
La Prefettura competente a ricevere la domanda è quella della provincia del luogo di residenza o del luogo nella cui circoscrizione è situato l'ufficio dello stato civile dove si trova registrato l'atto di nascita al quale la richiesta si riferisce.
Regolamenti, linee guida, normative
- D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396 "Regolamento per la revisione e semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'art. 2, comma 2, Legge 127/1997", articoli 84 - 94.
- D.P.R. 13 marzo 2012 n. 54 "Regolamento recante modifica delle disposizioni in materia di stato civile relativamente alla disciplina del nome e del cognome".