Secondo quanto disposto dall’articolo 927 del Codice civile chiunque trova una cosa mobile deve restituirla al proprietario e se non lo conosce deve consegnarla senza ritardo al sindaco del luogo in cui l’ha trovata, indicando le circostanze del ritrovamento.
Il luogo dove vengono custoditi gli oggetti smarriti è il Comando di Polizia Locale.
Il ritrovamento e la consegna dell’oggetto in Comune vengono resi noti per mezzo di pubblicazione all’albo pretorio. L’elenco rimane pubblicato per due domeniche successive e per tre giorni ogni volta.
Trascorso un anno dall’ultimo giorno della pubblicazione senza che si presenti il proprietario, chi ha trovato l’oggetto ne diventa proprietario.
Nel caso di consegna della cosa mobile al proprietario, questi deve pagare a titolo di premio al ritrovatore, se questi lo richiede, il decimo della somma o del prezzo della cosa ritrovata. Se tale somma o prezzo è superiore ad euro 5,16 il premio per la differenza è pari ad un ventesimo.
Regolamenti, linee guida, normative
Codice Civile art. 927 – 928 – 929 -930
Delibera della Giunta comunale n. 228 dd 10.12.2015