A chi è rivolto
Cittadini
Chi può fare domanda
Tutti i cittadini maggiorenni, capaci di intendere e di volere e residenti nel comune di Rovereto
Le disposizioni anticipate di trattamento sono comunemente definite "testamento biologico" o "biotestamento"
Cittadini
Tutti i cittadini maggiorenni, capaci di intendere e di volere e residenti nel comune di Rovereto
In previsione di un'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle proprie scelte, la Legge 219 del 22 dicembre 2017, entrata in vigore il 31 gennaio 2018, prevede la possibilità per ogni persona di esprimere le proprie volontà, sotto forma di 'testamento' meglio definito come Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT), in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto su:
Legge 22 dicembre 2017, n. 219
Circolare ministeriale n. 1 di data 08.02.2018
È importante prima di scrivere una DAT acquisire adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle proprie scelte relative al rifiuto o consenso a determinati accertamenti diagnostici, scelte terapeutiche e singoli trattamenti sanitari (es. nutrizione artificiale e idratazione artificiale). Non esistono moduli previsti dalla Legge, per la stesura ci si può far aiutare da un proprio medico di fiducia così da poter anche ricevere le informazioni sanitarie necessarie per scegliere i trattamenti che si intende accettare/rifiutare.
La redazione delle DAT può avvenire in diverse forme:
Le disposizioni così redatte vanno sempre consegnate fisicamente all’ufficio di Stato Civile del Comune di residenza il quale, nei termini di legge, provvederà al caricamento sul portale dedicato messo a disposizione dal Ministero della Salute.
Documento (DAT) scritto
Tutte le DAT consegnate presso i notai, i Comuni, le strutture sanitarie competenti e i consolati italiani all’estero sono trasmesse e inserite nella Banca dati nazionale delle DAT istituita presso il Ministero della salute dalla legge di bilancio 2018. La Banca dati DAT, regolamentata dal DM 10 dicembre 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.13 del 17 gennaio 2020, è stata attivata a partire dal 1 febbraio 2020.
Per le DAT raccolte a partire dal 1 febbraio 2020 deve essere acquisito il consenso del disponente per la trasmissione di copia della DAT alla Banca dati nazionale delle DAT (ovvero indicare dove esse siano reperibili). Il disponente può anche esprimere il consenso per ricevere una notifica via email dell’avvenuta registrazione delle proprie DAT nella Banca dati nazionale.
Le DAT raccolte prima del 1 febbraio 2020 verranno trasmesse, ai sensi dell’art. 11 del DM 10 dicembre 2019, da notai, Comuni e consolati alla Banca dati nazionale entro il 31 luglio 2020 comprensive della copia della DAT.
Nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, le DAT possono essere espresse attraverso videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona con disabilità di comunicare.
Nelle stesse forme le DAT sono rinnovabili, modificabili e revocabili in ogni momento. Nei casi in cui “ragioni di emergenza e urgenza impedissero di procedere alla revoca delle DAT con le forme previste dai periodi precedenti, queste possono essere revocate con dichiarazione verbale raccolta o videoregistrata da un medico, con l'assistenza di due testimoni".