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Carta d'identità cartacea

ultime disposizioni
Data:

04/08/2026

Tempo di lettura:

3 min

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© Archivio Comune di Rovereto - Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Descrizione

Dal 3 agosto 2026 il Regolamento UE 2025/1208 fa cessare la validità delle carte d'identità cartacee, indipendentemente dalla loro scadenza naturale, per favorire il passaggio alla CIE (carta d'identità elettronica).

Art. 11 - comma 1 – Nei rapporti contrattuali già in essere se una carta d'identità cartacea è stata usata per identificarsi al momento della stipula di un contratto (pubblico o privato) entro il 3 agosto 2026, quel documento resta valido ai fini di quel rapporto contrattuale fino alla sua scadenza naturale. Quindi non serve sostituirlo per continuare a usare servizi già attivati (es. SPID, home banking, PEC) legati a quel documento.

Dal 3 agosto in poi, però, la carta cartacea non potrà più essere usata per attivare nuove identità digitali o stipulare nuovi contratti.

Art. 11 - comma 2 – Fino al 31 gennaio 2027, in attesa del rilascio della CIE, la carta cartacea non ancora scaduta può ancora essere usata per identificarsi in situazioni specifiche legate a diritti costituzionali o servizi essenziali: prestazioni sanitarie/previdenziali/assicurative, ritiro corrispondenza, notifiche giudiziarie, esenzioni ticket ASL, operazioni bancarie/postali (inclusa pensione), rapporti con la PA (anche consolati esteri), ecc. Questo vale solo sul territorio nazionale (e presso rappresentanze diplomatico-consolari), non per l'espatrio oltre il 3 agosto.

In sostanza, la circolare chiarisce che la perdita di validità della carta cartacea non travolge automaticamente i rapporti contrattuali già esistenti, e concede una finestra transitoria (fino a fine gennaio 2027) per l'uso della carta cartacea ai fini identificativi in casi essenziali, in attesa che tutti i cittadini ottengano la CIE.

È invece confermata la scadenza del 3 agosto 2026 per l’utilizzo della carta d’identità cartacea ai fini dell’espatrio. Oltre quella data, dunque, la stessa non sarà più valida per l’espatrio nei Paesi dell’Unione Europea o con i quali vigono particolari accordi internazionali.

Articolo 11 - commi 3 e 4. E’ previsto inoltre che, fino al 31 dicembre 2027, nei casi di urgenza, il Sindaco, nelle more del rilascio della carta di identità elettronica, può rilasciare a vista un documento d’identità provvisorio di validità (non ancora definito), che:

  • avrà una validità non superiore a sei mesi;
  • non sarà rinnovabile;
  • dovrà essere conforme al modello che sarà adottato con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione;
  • dovrà essere restituito al Comune all’atto del ritiro della carta di identità elettronica.

Tale documento sarà valido anche ai fini dell’espatrio, ma alcuni Stati potrebbero non riconoscerlo.

Ultimo aggiornamento

Ultimo aggiornamento: 04/08/2026 11:14

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