Descrizione
L'art. 42 comma 11 della Legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti), disciplina i contratti similari, cioè quei subaffidamenti relativi a prestazioni che non sono lavori ma che prevedono l’impiego di manodopera, come nel caso della fornitura con posa in opera e dei noli a caldo.
- l’importo da affidare è superiore al 2 % dell’importo dell’appalto o pari/superiore a euro 100.000,00;
- l’incidenza del costo della manodopera e del personale è superiore al 50 % dell’importo del subcontratto.
Se manca uno solo di questi requisiti non si è in presenza di subappalto ma di subaffidamento (o contratto similare).
In tali casi quindi la disciplina da applicare non è quella prevista per l'autorizzazione al subappalto.
L'appaltatore non deve chiedere un autorizzazione, ma deve solo comunicare il subaffidamento alla stazione appaltante.
NB! Nel caso di affidamento di lavori si applica sempre e comunque la disciplina del subappalto (vedi modulistica subappalto).
Riferimenti normativi:
Legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti)
Ai sensi dell'art. 42 comma 11, è considerato subaffidamento qualsiasi contratto avente ad oggetto attività che richiedono l'impiego di manodopera nel luogo di esecuzione del contratto, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se:
- l'importo non è superiore al 2% dell’appalto principale e non è superiore a Euro 100.000,00;
oppure
- la fornitura con posa in opera presenta un'incidenza del costo del personale/manodopera non superiore al 50% dell’importo del contratto da affidare.
L'affidatario deve comunicare all'amministrazione aggiudicatrice i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, recanti il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell'affidatario, alcun divieto previsto dall'articolo 10 della legge n. 575 del 1965.