Sanzioni del codice della strada: il consuntivo 2019

Ammontano ad Euro 906.405,15

Le sanzioni amministrative pecuniarie  per violazione al codice della strada ammontano ad Euro 906.405,15.
E' quanto emerge dalla delibera della Giunta Comunale nr.76 che - come ogni anno -  ne destina a consuntivo l'utilizzo.
Il  “Nuovo Codice della strada” (all'art. 208, D.Lgs. 30.04.1992 n. 285) prevede che una quota pari al 50% dei proventi spettanti agli Enti Locali, siano destinati a interventi di sostituzione, ammodernamento, potenziamento, messa a norma e manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente (non meno del 12,5%).
Inoltre al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei corpi di polizia municipale (non meno del 12,5%)
Infine un 25% va ad "altre finalità connesse" quali:
    - miglioramento della sicurezza stradale relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente, all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale;
    - redazione dei piani del traffico ;
   -  interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti;
    - svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale;
    - misure di assistenza e di previdenza per il personale ;
    -  interventi a favore della mobilità ciclistica;
    - altre misure (assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro, ovvero al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni ecc).

Ufficio Stampa
7.4.2020

Martedì, 07 Aprile 2020 - Ultima modifica: Venerdì, 10 Aprile 2020

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