Certificato storico
Servizio sviluppo economico e statistica Ufficio affari demografici
Aggiornato a Venerdì, 31 Dicembre 2021
Sono attestazioni che riguardano situazioni e dati “pregressi” (cioè riferiti ad un periodo precedente alla data della richiesta), e riguardano solamente persone che sono o sono state iscritte nell'anagrafe della popolazione residente del Comune di Rovereto.
Possono essere certificati:
• STATO DI FAMIGLIA ORIGINARIO (riferito alla composizione della famiglia anagrafica alla data di istituzione dello stato di famiglia)
• STATO DI FAMIGLIA STORICO AD UNA DETERMINATA DATA (riferito alla composizione della famiglia anagrafica alla data indicata dal richiedente)
• STATO DI FAMIGLIA STORICO RIFERITO AD UN DETERMINATO PERIODO DI TEMPO (riferito alla composizione della famiglia anagrafica e ai movimenti in essa intervenuti nel periodo indicato dal richiedente)
• CERTIFICATO DI RESIDENZA STORICO (riporta tutti i cambi di indirizzo relativi alla residenza nel Comune dalla data di prima iscrizione fino alla data della domanda).
I certificati storici hanno validità illimitata in quanto riferiti a situazioni non più attuali né modificabili. I certificati non possono essere prodotti agli organi della Pubblica amministrazione e ai privati gestori di pubblici servizi.
Si evidenzia che:
GRADI DI PARENTELA
Il certificato anagrafico NON contiene l'indicazione dei gradi di parentela, così come previsto dalle Circolari del Ministero dell’Interno n. 11/1996 e n. 3/1997, se non richiesto e se risultante dagli archivi a sensi art. 33 DPR 223/1989. Infatti, la funzione del certificato anagrafico storico non è quella di dar conto di un albero genealogico idoneo a dimostrare relazioni parentali (e/o eventuali eredi) ma solo di chi si trovava dimorante abitualmente in un determinato posto (indirizzo) in un certo momento: attuale (all’atto del rilascio del certificato) o nel passato (in una certa data).
In questo senso si è espresso il Ministero dell’Interno (quesito del 02/12/2003) affermando che il certificato di famiglia storico è unicamente ancorato all'abitazione ed alle persone che in essa hanno convissuto e convivono, indipendentemente dai vincoli di parentela. Esso non può perciò dare certezza circa le relazioni di parentela intercorrenti tra persone coabitanti e, oltretutto, nulla dice circa l'esistenza di eventuali altri vincoli tra persone ed altre non coabitanti, essendo la funzione dell'anagrafe essenzialmente quella di rilevare la presenza stabile, comunque situata, di soggetti nel territorio comunale.
Ed ancora il parere del Ministero dell’Interno del 20.10.2006: “l’Ufficiale d’anagrafe, a mente dell’art. 33, comma 1, del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, rilascia, a chiunque ne faccia richiesta, fatte salve le limitazioni di legge, il certificato di residenza e lo stato di famiglia. A norma del successivo comma del medesimo articolo, inoltre, può certificare o attestare “d’ordine del Sindaco”, pur con limitazioni, ogni altra posizione desumibile da atti anagrafici. Pertanto, la certificazione concernente i successibili per legge NON risulta contemplata.
ESENZIONE DALL’IMPOSTA DI BOLLO
L’interessato che ritiene di avere diritto all’esenzione ha l’obbligo di dichiarare l’uso e la relativa norma di legge. Si riporta a tale proposito la più recente risoluzione dell’Agenzia delle Entrate:
“Il soggetto interessato, nel richiedere qualsiasi certificato, intendendo avvalersi dell’esenzione come da norma, deve obbligatoriamente indicare l’uso al quale lo stesso è destinato, al fine di evitare l’evasione dell’imposta di bollo di cui sarebbe responsabile, oltre al richiedente, anche l’impiegato o il funzionario addetto al servizio, in qualità di pubblico ufficiale” ( Risoluzione Agenzia dell’entrate, Direzione regionale delle Marche del 31/05/2012).
Qualunque persona interessata, che conosca i dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita) e il comune di residenza dell'intestatario del certificato.
Ufficio Anagrafe
email: anagrafe@comune.rovereto.tn.it
pec: anagrafe@pec.comune.rovereto.tn.it
fax 0464 452 125
Orario di apertura al pubblico SU APPUNTAMENTO:
lunedì: 08.30 – 12.00
martedì: 08.30 – 12.00
mercoledì: 08.30 – 18.00 orario continuato (mercoledì del cittadino)
giovedì: 08.30 – 12.00
venerdì: 08.30 – 12.30
I certificati sono tutti soggetti al pagamento:
1. dell’imposta di bollo, salvo i casi di esenzione previsti dal DPR 642/72 tab. B;
2. dei diritti di segreteria pari a € 0,52 in caso di rilascio in carta resa legale o € 0,26 in caso di rilascio in carta libera (L. 604/1962 – Tab. D);
3. di € 5,16 per ogni nominativo, in caso di rilascio in carta resa legale o di € 2,58 per ogni nominativo in caso di rilascio in carta libera, per certificati e attestati redatti a mano (L. 604/1962 – Tab. D).
30 giorni dalla data della richiesta (art. 2, comma 2, L. 241-1990)
La richiesta di certificazione anagrafica pregressa deve essere fatta su apposito modulo
da qualunque persona interessata che conosca i dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita) e il comune di residenza dell'intestatario del certificato. Ogni richiesta deve essere motivata al fine dimostrare un interesse finalizzato alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti. Per avere elementi utili all’istruttoria, la motivazione non può essere generica (motivi legali, fiscali ecc), ma deve essere circostanziata al fine di dimostrare il legame tra il richiedente e la posizione anagrafica del soggetto per il quale si chiede l’accesso ai dati anagrafici storici. In mancanza di tale interesse la richiesta sarà ritenuta inammissibile.
NB! Le richieste incomplete, non rispondenti ai requisiti sopra indicati, saranno archiviate direttamente, senza alcuna comunicazione al mittente.
1) l’art. 33 del d.p.r. 223/89 “regolamento anagrafico” stabilisce che l’ufficiale d’anagrafe rilascia, a chiunque ne faccia richiesta, il certificato di residenza e di stato di famiglia;
2) l’art. 35, comma 3, stabilisce che “il certificato di stato di famiglia deve rispecchiare la composizione familiare quale risulta all’anagrafe all’atto del rilascio del certificato”;
3) ancora l’art. 35, comma 4, dispone “previa motivata richiesta, l’ufficiale d’anagrafe rilascia i certificati attestanti situazioni anagrafiche pregresse”.