I.MU.P. - Imposta Municipale Propria
NOVITA' !
E' SOSPESO il versamento dell'imposta per le abitazioni principali e relative pertinenze, fatta eccezione per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9.
Nessun adempimento è dovuto per il momento dal contribuente per le abitazioni principali e pertinenze che rientrano nella suddetta sospensione.
DISCIPLINA DELL'IMPOSTA
CHE COS'E'
É la nuova imposta, istituita con Decreto Legislativo 14
marzo 2011, n. 23, che sostituisce l'imposta comunale sugli
immobili (ICI). Si paga sul possesso di fabbricati urbani e terreni
edificabili.
CHI LA PAGA
La paga il proprietario degli immobili, ovvero il titolare dei
diritti reali quali usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi,
superficie, nonché il locatario finanziario (leasing) e il
concessionario di aree demaniali.
Il concetto di abitazione
principale e pertinenza
Immobile nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede
anagraficamente. Sono pertinenze dell'abitazione principale gli
immobili a servizio della stessa, classificati nelle categorie
catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità
per ciascuna delle categorie indicate.
Abitazioni principali
assimilate
Sono le unità che pagano come le abitazioni principali
benché diversamente utilizzate. Vi rientrano:
- Abitazione posseduta da anziani o da disabili, purché
residenti in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che non
sia locata (per avere diritto all'applicazione della riduzione
occorre presentare apposita comunicazione tramite la modulistica
predisposta dall'ufficio)
- Abitazione posseduta da cittadini italiani residenti all'estero
(iscritti AIRE) tenuta a disposizione dei medesimi e non
locata.
QUANTO SI
PAGA
Per l'anno 2013 il Comune di Rovereto ha adottato le seguenti
aliquote e detrazioni :
* abitazione principale e pertinenze →
aliquota 4 per mille, detrazione per abitazione principale €.
200,00 per unità immobiliare, maggiorata di €. 50,00
per ciascun figlio di età inferiore a 26 anni residente nel
nucleo familiare (N.B. Le detrazioni vanno suddivise in parti
uguali tra gli aventi diritto)
* immobili posseduti da cooperative edilizie a
proprietà indivisa → aliquota 7,6 per mille e
detrazione per abitazione principale €. 200,00 per
unità immobiliare;
* immobili diversi dall'abitazione principale
→ aliquota 7,6 per mille
* terreni edificabili → aliquota 7,6 per
mille
QUANDO SI
PAGA
L'imposta può essere pagata con acconto entro il 17
giugno 2013 e saldo entro il 16 dicembre 2013, ovvero
unica soluzione entro il 17 giugno 2013.
COME SI PAGA
L'imposta si paga con modello F24 presso ogni sportello bancario o
presso gli uffici postali. L'importo totale da versare
deve essere arrotondato all'euro, senza centesimi;
l'arrotondamento va effettuato per difetto, se la frazione è
inferiore a 50 centesimi, o per eccesso se è uguale o
superiore a detto importo.
Non si versa
l'imposta se l'importo riferito all'intero anno non supera
€ 12,00.
Nella compilazione del modello vanno indicati Codice Ente H612 -
Anno di riferimento 2013.
N.B.: Diversamente dallo scorso anno, la
suddivisione dell'imposta per uno stesso immobile tra quota Stato e
quota Comune non sussiste più:
* L'imposta dovuta per i fabbricati appartenenti
alla categoria catastale D va versata allo Stato.
* L'imposta dovuta per tutti gli altri immobili
e terreni edificabili va versata al Comune.
I codici tributo da
utilizzare sono i seguenti:
3912 Abitazione principale e pertinenze
(destinatario il Comune)
3916 Aree edificabili (destinatario il
Comune)
3918 Altri fabbricati (destinatario il
Comune)
3925 Immobili ad uso produttivo categoria
catastale D (destinatario lo Stato)
CALCOLA LA TUA
I.MU.P. CON IL CALCOLATORE
DICHIARAZIONE
Sono tenuti alla presentazione della dichiarazione coloro che, dopo
il 1° gennaio 2012, hanno avuto variazioni rispetto a quanto
già dichiarato in precedenti dichiarazioni ICI, ovvero per i
casi relativi a variazioni non conoscibili al Comune, in quanto non
registrate all'Ufficio Catasto, all'Ufficio Tavolare o all'Ufficio
Anagrafe Comunale.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, NON c'è obbligo di
dichiarazione per i seguenti casi:
* acquisto o vendita di immobili urbani (in
quanto già registrati all'Ufficio Catasto e Tavolare);
* variazione categoria, classe o rendita
catastali di un immobile (in quanto già registrati
all'Ufficio Catasto);
* utilizzo o cessazione dell'utilizzo di un
immobile come abitazione principale (in quanto già
registrato cambio di residenza all'Ufficio Anagrafe);
* modifica valore venale delle aree edificabili,
se il contribuente si adegua ai valori determinati dal
Comune.
Per un maggior dettaglio dei casi tenuti alla presentazione della
dichiarazione si rinvia all'allegato Istruzioni alla dichiarazione
I.MU.P., pagine da 3 a 6.
La dichiarazione IMUP per le variazioni intervenute nel
corso del 2012 va presentata entro il 30 giugno
2013.
UFFICIO DI RIFERIMENTO
Ufficio Tributi
Piazza Podestà n. 13 - I° piano
T. 0464/452308
F. 0464/452371
e-mail tributi@comune.rovereto.tn.it
L'ufficio offre un servizio di sportello per il calcolo di
posizioni semplici, in orario di apertura al pubblico
(lunedì, martedì, giovedì ore 8,30 - 12.00;
mercoledì 8,30 - 18,00; venerdì 8,30 - 12,30).
Per il calcolo di posizioni più complesse e per aree
edificabili può inoltre essere fissato un appuntamento con
l'ufficio, chiamando il numero 0464/452308.
Per maggiori informazioni, si rinvia ai documenti in
allegato


